Agenzia Investigativa_Molestie su WhatsApp anche se si blocca il mittente

Ai fini della configurabilità del reato di molestie contano l’invasività e il turbamento nella vita del destinatario, non la possibilità di bloccare gli sms

Non rileva ai fini del reato di molestie realizzate con il mezzo telefonico che il destinatario degli sms possa bloccare il mittente. Ciò che conta è l’invasività dei messaggi, inviati anche nelle ore serali e con insistenza tale da turbare la quotidianità di chi li riceve. Questo in estrema sintesi quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 37974/2021.

 

La vicenda giudiziale

Il Gup dopo il giudizio abbreviato condanna l’imputato alla pena di 200 euro di ammenda e al risarcimento del danno recato alla parte civile per il reato di molestia o disturbo alle persone contemplato dall’art. 660 c.p. Lo stesso è stato giudicato responsabile per aver recato disturbo a un’agente di Polizia a causa dell’invio di numerosi sms per biasimevole motivo o petulanza.

 

C’è molestia se il destinatario può bloccare gli sms sgraditi?

In relazione al reato di molestia l’imputato ricorre in Cassazione per sollevare i seguenti motivi di doglianza.

  •  Prima di tutto l’imputato precisa che in relazione al reato commesso con la comunicazione telefonica i messaggi istantanei non sono compresi a causa delle loro peculiarità. La giurisprudenza non ritiene invasiva questo tipo di messaggistica. Il destinatario può infatti bloccare l’utente sgradito, al fine di non ricevere i messaggi. Solo in relazione ai normali sms la giurisprudenza ammette la configurabilità del reato di molestie proprio perché il destinatario è costretto a riceverli, siano essi scritti che inviati in modalità audio. Meccanismo, quello del blocco, noto alla destinataria degli sms, che infatti in un messaggio avverte il mittente che se avesse continuato, lo avrebbe bloccato.
  •  In secondo luogo contesta il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 ossia l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, visto che è mancato di fatto un accertamento giudiziale sui reati di abuso d’ufficio e falso, dichiarati improcedibili per estinzione e visto che il contenuto dei messaggi non è collegato a detti reati.
  •  Contesta infine la condanna alle spese in favore della parte civile in relazione al reato dichiarato estinto perché manca una dichiarazione di colpevolezza.

 

Reato di molestia: rilevano l’invasività e il turbamento

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo di ricorso, essendo infondati i primi due motivi sollevati dall’imputato.

Per la Corte il primo motivo è infondato perché il mezzo del telefono, contemplato dall’art 660 c.p include anche gli sms inviati con telefoni fissi e mobili. Al termine di una analitica disamina del reato di molestie, degli elementi, delle condotte che lo integrano e dei nuovi mezzi di comunicazione con cui si può realizzare la Corte ritiene che a rilevare è “l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione.”

Sul punto la sentenza impugnata, alla luce di dette precisazioni, non ha violato la legge perché con un insindacabile apprezzamento di merito “ha ritenuto che i messaggi WhatsApp e gli sms reiterati nel tempo, pur in difetto di risposta (…) inviati anche in orari serali e notturni (…) avevano determinato un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana della ricevente (…).”

Privo di fondamento anche il secondo motivo perché per l’applicazione dell’aggravante occorre che il reato principale si stato commesso o tentato o che vi sia un collegamento finalistico, che consiste nell’intento di commettere un reato non fine a se stesso, ma come modo per evitare il procedimento penale. Collegamento che sussiste anche se il reato principale viene giudicato separatamente attraverso una delibazione incidentale. Nel caso di specie in cui i reati principali sono stati analizzati e la decisione impugnata si è incentrata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concorrente nei reati suddetti, nel corso delle indagini preliminari.

Fondato invece il terzo motivo, con cui l’imputato ha contestato la condanna alle spese in favore della parte civile costituita, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena.

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