Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno di mantenimento: come funziona la prescrizione

Quanto tempo per richiedere gli alimenti all’ex? Dopo quanto tempo decadono gli assegni di mantenimento?

Tutti i debiti hanno un termine di prescrizione scaduto il quale il creditore non può più rivendicare il relativo pagamento. Questa regola non ha eccezioni, neanche quando si tratta di assegno di mantenimento dovuto all’ex moglie o ai figli, secondo l’importo liquidato dal giudice nella relativa sentenza di separazione o divorzio. Per cui, se il coniuge beneficiario non esige formalmente tali importi entro i tempi fissati dalla legge, non può poi richiederli in un momento successivo. Ma dopo quanto tempo decadono gli assegni di mantenimento? In altre parole, quanto tempo c’è per richiedere gli alimenti all’ex? La questione – inerente appunto alla prescrizione dell’assegno di mantenimento – è stata spesso oggetto di chiarimenti da parte della giurisprudenza. Ecco come funziona la prescrizione dell’assegno di mantenimento e cosa c’è da sapere in merito.

Che differenza c’è tra alimenti e mantenimento?

Nel gergo comune, spesso si usa la parola «alimenti» per riferirsi all’«assegno di mantenimento». Tuttavia, nella terminologia giuridica, si tratta di due cose completamente diverse. Gli alimenti sono le somme dovute, dai familiari più stretti, a chi si trova in una condizione fisica ed economica di forte bisogno, tale da metterne a rischio la stessa sopravvivenza (si pensi all’invalido malato che non può lavorare). In tali ipotesi la legge elenca una serie di soggetti tenuti a intervenire in suo soccorso, secondo un ordine che antepone i parenti di grado più stretto e, in mancanza di questi o in caso di loro incapacità, quelli di grado più remoto. Così, ad esempio, l’obbligo degli alimenti ricade innanzitutto sul coniuge; ma se questi non c’è o è incapace di provvedere, sono obbligati i figli, i nipoti, poi i genitori, i generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle. Leggi sul punto Come chiedere gli alimenti.

Inoltre, gli alimenti sono una misura strettamente rivolta a garantire la sopravvivenza. Al contrario il mantenimento è diretto a garantire un tenore di vita che soddisfi anche bisogni non strettamente connessi ai beni di prima necessità; l’importo pertanto è quasi sempre più elevato.

Ad esempio l’ex moglie ha diritto a ottenere un mantenimento che le consenta di godere di un tenore di vita dignitoso. Per i figli l’importo è ancora più elevato, avendo diritto a mantenere lo stesso tenore di vita dei genitori.

Dicevamo in partenza però che, nel linguaggio comune, alimenti e mantenimento vengono usati come sinonimo. A questo uso ci conformeremo in questo articolo dedicato precisamente al mantenimento che va versato all’ex coniuge o ai figli in caso di separazione o divorzio. Quindi, in questa sede, non tratteremo gli «alimenti» in senso stretto.

Alimenti all’ex e ai figli: quando vanno in prescrizione?

Come tutti i pagamenti che vanno effettuati periodicamente, gli alimenti all’ex coniuge e ai figli si prescrivono dopo cinque anni. A stabilirlo è l’articolo 2948 del codice civile (n. 4): «si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

C’è da dire però che, come tutti i termini di prescrizione, anche quello relativo al mantenimento può essere interrotto. L’interruzione può avvenire con un qualsiasi atto di esercizio del diritto stesso come una diffida o un sollecito di pagamento, purché avvenga per iscritto o con qualsiasi altro strumento che consenta la prova del ricevimento dello stesso da parte del destinatario (ad esempio una raccomandata consegnata a mani o una pec).

Questo significa che il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, dinanzi all’inadempimento dell’ex, è tenuto a diffidarlo o a farsi rilasciare da questi una ammissione di debito per iscritto; diversamente perde il proprio diritto anche se lo ha sollecitato verbalmente, con sms, whatsapp o email.

Da quando decorre il termine di prescrizione degli alimenti?

Il termine di prescrizione dell’assegno di mantenimento inizia a decorrere dalle singole scadenze di pagamento. Quindi ogni mensilità ha un autonomo termine di prescrizione che scade dopo cinque anni decorrenti dall’ultimo del mese in questione.

In pratica il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della sentenza di separazione o di divorzio, bensì dalle singole mensilità di pagamento.

Quando vanno in prescrizione interessi e rivalutazione monetaria del mantenimento?

Ciò che abbiamo appena scritto vale anche per quanto riguarda gli interessi e la rivalutazione monetaria. Anche in questo caso, il diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell’assegno periodico di mantenimento (adeguamento Istat) si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento.

A chi spetta l’assegno di mantenimento?

In caso di separazione o divorzio dei coniugi l’assegno di mantenimento spetta all’ex coniuge con il reddito più basso e ai figli minorenni, ai figli maggiorenni non ancora autosufficienti e, in ultimo, ai figli portatori di handicap.

Quanto al mantenimento all’ex coniuge, questo spetta solo se:

  – vi è una disparità di reddito tra i due coniugi e di ciò non sia responsabile il coniuge richiedente (questi, quindi, non deve avere le capacità, fisiche e formative, di lavorare o procurarsi di che vivere);

  – oppure ha rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla famiglia e alla casa.

Quanto al mantenimento ai figli, questo spetta a patto che:

  – siano ancora minorenni o portatori di handicap;

  – o, se maggiorenni, privi di indipendenza economica. La dipendenza dai genitori, però, non può durare in eterno. I figli hanno l’obbligo, una volta divenuti maggiorenni, di formarsi o di cercare lavoro. In assenza dell’una o dell’altra scelta, essi perdono il mantenimento. In ogni caso, dopo i 30/35 anni, cessa ogni obbligo di mantenimento in capo ai genitori.

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