Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Affidamento condiviso “quasi perfetto”

Arriva dal tribunale di Genova, un affidamento condiviso pressoché paritetico tra i genitori di una bambina in tenerissima età.  

Affidamento “quasi perfetto”: la decisione del Tribunale di Genova

L’affidamento condiviso, secondo la legge n. 54/2006 è la regola, ma raramente viene applicato in modo “quasi perfetto” come ha fatto il Tribunale di Genova con il decreto del 29 aprile 2022. Pienamente soddisfatto della decisione il difensore del padre, l’Avv. Simone Marchetti, che evidenzia la vittoria della bambina in questo caso, che potrà così trascorrere lo stesso tempo con la mamma e il papà. La tenerissima età della bambina (appena tre anni) e la conflittualità tra i genitori, come nel caso di specie, non sono da ostacolo all’affidamento condiviso, perché l’equilibrio psicologico ed emotivo della bambina non sono messi a rischio, se così non fosse, tale forma di affidamento sarebbe solo residuale.

La vicenda

Una madre si rivolge al Tribunale di Genova per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore, del regime di collocamento della stessa, delle modalità di frequentazione dei genitori e dei collegati aspetti economici.

La donna dichiara di aver avuto una relazione con il resistente, da cui è nata una bambina e che dopo il ritorno della stessa a Genova, dove vive la sua famiglia, sono insorti forti contrasti per la gestione della figlia e che l’ex compagno non ha più versato nulla per il mantenimento.

La donna richiede quindi un contributo per la bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie e regole precise per quanto riguarda le modalità di frequentazione della stessa.

Il resistente contesta in parte la versione dei fatti narrata dalla ex compagna, fa presente di aver preso un appartamento a Genova per frequentare la figlia, potendo gestire il suo lavoro anche online e che lo stesso ha sempre trascorso molto tempo con la bambina.

Chiede che nel rispetto della bigenitorialità gli sia consentito di continuare a frequentare la bambina anche tramite il riconoscimento di un affidamento condiviso con tempi paritetici e mantenimento diretto da parte dei genitori.

Affido condiviso con tempi quasi paritetici

L’adito Tribunale di Genova accoglie in sostanza la richiesta del padre, ricordando che dopo la Legge n. 54/2006 l’affidamento condiviso rappresenta la regola.

Nel caso di specie, dispone infatti un affidamento “quasi perfetto” che prevede in sintesi il diritto della bambina di trascorrere, mensilmente, 16 notti con la madre e 12 con il padre. Feste civili e religiose seguiranno il criterio dell’alternanza annuale, mentre nel periodo estivo la bambina potrà trascorrere 15 giorni consecutivi solo con la mamma e 15 solo con il papà. In presenza di problemi lavorativi che dovessero alterare il regime di visita è previsto che il genitore interessato avverta l’altro con un congruo anticipo così da consentirgli di organizzarsi.

La Cassazione, del resto, ha chiarito che la conflittualità non impedisce l’affidamento condiviso, altrimenti tale regime avrebbe un’applicazione residuale, mentre il minore ha diritto a trascorrere lo stesso tempo con mamma e papa in modo continuativo ed equilibrato.

La bambina quindi va affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori e, appurate le condizioni economiche di entrambi, dispone che il padre versi alla madre 250 euro mensili per il contributo al mantenimento della bambina.

Nell’affidamento condiviso vincono i figli

L’avvocato Simone Marchetti, difensore del padre, commenta positivamente e in questi termini la decisione del Tribunale del capoluogo ligure: “Si tratta di un provvedimento di assoluto buon senso e che va nella giusta direzione, intrapresa dalla giurisprudenza negli ultimi mesi. Il cosiddetto affido condiviso è stato introdotto nel nostro ordinamento già nel 2006 e, pertanto, quindici anni orsono. In questo lungo periodo, tuttavia, la legge, assolutamente condivisibile nella sua ratio ispiratrice, si è però scontrata con la prassi, diffusasi nelle aule di giustizia, dell’affido condiviso con collocamento prevalente (quasi sempre a favore della madre) che, nella sostanza, non diverge granchè dal vecchio affido esclusivo. Con il decreto di cui parliamo, invece, il Tribunale di Genova si è dimostrato al passo con i tempi ed ha ritenuto corretto, nell’interesse della minore, il collocamento sostanzialmente paritetico tra i genitori. Non pare superfluo evidenziare che, nel caso di specie, non ha vinto il padre (che rappresento) ed ha perso la madre. Nel diritto di famiglia e minorile la prospettiva è diversa: in questa specifica situazione ha vinto, per così dire, la bambina che aveva ed ha diritto di stare sia con la mamma sia con il papà”.

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