Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Atti vandalici all’auto: è legittimo filmare il colpevole?

Auto danneggiata da righe con la chiave: che valore ha la ripresa video? Si può usare per la denuncia e la richiesta di risarcimento del danno? 

Partiamo subito col dire che il reato di danneggiamento è stato depenalizzato con esclusione solo delle ipotesi in cui la cosa danneggiata è «esposta alla fede pubblica». Tale è la situazione in cui l’auto si trova su una strada pubblica o in un luogo privato aperto al pubblico (come ad esempio il parcheggio di un supermercato o di un cinema). In quest’ultima ipotesi, dunque, c’è ancora spazio per la querela. La querela deve essere presentata entro 3 mesi da quando il fatto è stato commesso o scoperto. Se non si conosce il nome dell’autore del reato ma si è in possesso di una sua descrizione o di una foto è possibile presentare la querela contro «persona da identificare». Diversamente, quando non si è a conoscenza del colpevole, la querela – per quanto utile possa essere – andrà depositata «contro ignoti».

Detto ciò, vediamo cosa si può fare per procurarsi la prova dell’illecito. Si può filmare una persona che riga la macchina? Sicuramente, le riprese video o le registrazioni audio, quando compiute in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono lecite a meno che non integrino gli estremi del reato di molestie. Sarebbe una molestia fotografare una persona sconosciuta che passeggia senza dar alcun fastidio a nessuno.

Filmare una persona mentre commette un reato o comunque un altro illecito (ad esempio sta offendendo e ingiuriando un passante, occupa un posto auto per invalidi, ecc.) è consentito a patto che la registrazione venga conservata per sé stessi, non venga diffusa a terzi, non venga pubblicata su Internet e se ne faccia comunque un uso conforme alla legge. Tale uso deve quindi essere rivolto a tutelare i propri o gli altrui diritti. Dunque, riprendere una persona mentre riga una macchina è consentito a patto che il filmato non venga caricato su un profilo social o comunque inoltrato ad altre persone ma venga impiegato per scopi giudiziari.

Il file video può essere quindi sia utilizzato per sporgere la querela, sia per procedere in via civile con una richiesta di risarcimento del danno.

Circa la possibilità che tale documento video possa costituire prova, nell’ambito del diritto penale e civile non vi sono problemi di sorta, purché la qualità delle riprese sia tale da rendere pienamente riconoscibile il colpevole. Non vi devono cioè essere incertezze in merito alla sua identità, come invece potrebbe succedere qualora il responsabile venga ripreso alle spalle, senza che il volto possa essere individuato.

Nell’ambito del processo civile, la ripresa video viene classificata come una “riproduzione meccanica” che fa prova salvo che la parte contro cui è prodotta non la contesta. Ma la contestazione non può essere generica: al contrario, deve suggerire al giudice le ragioni per cui il filmato non può ritenersi attendibile. Diversamente, il magistrato dovrà assumere il file come prova dell’illecito e fondare la propria decisione anche solo su di esso.

Si tenga conto che per ottenere il risarcimento contro chi riga l’auto è possibile agire in due modi:

  – in sede penale, dopo che le indagini sono terminate ed è iniziato il processo vero e proprio contro l’imputato, attraverso la costituzione di parte civile, mediante un proprio avvocato. In tale sede il giudice fisserà, con la condanna, anche una «provvisionale»: una sorta di risarcimento in via forfettaria. Il danneggiato potrà poi agire in via civile per l’esatta quantificazione del danno e per chiedere l’eventuale differenza;

  – direttamente con una causa civile per il risarcimento del danno. Danno ovviamente, anche in questa sede, da dimostrare attraverso il preventivo dell’officina.

Si tenga infine conto di altre due importanti questioni. Secondo la giurisprudenza, il filmato può essere ottenuto anche puntando una telecamera direttamente dal balcone di casa propria contro l’auto, a patto che non riprenda parti comuni del condominio (come il cortile) o pubbliche (come la strada).

Inoltre, in mancanza di prove fotografiche o video, è possibile ottenere la prova del fatto e dell’identità del colpevole tramite la testimonianza oculare di un passante o di chiunque altro abbia assistito alla scena.

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