Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_La responsabilità nei tamponamenti a catena

Sinistro in cui sono coinvolti più veicoli nella stessa corsia di marcia: come funziona la responsabilità, chi paga i danni e come fornire la prova liberatoria?

I sinistri stradali sono all’ordine del giorno e, purtroppo, a volte si concludono anche con esiti fatali per le persone che vi rimangono coinvolte. Buona parte di questi incidenti avviene perché non si rispettano le regole della normale prudenza previste dal Codice della strada, come ad esempio quella che impone di mantenere la distanza con il veicolo che precede il proprio. Con questo articolo ci occuperemo in modo specifico della responsabilità nei tamponamenti a catena.

Nel dettaglio, analizzeremo le due ipotesi classiche di questo particolare tipo di sinistro: il tamponamento a catena tra veicoli fermi e quelli tra veicoli in movimento. A proposito di quest’ultima tipologia di incidente, si registra un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui non si applica la pari responsabilità tra conducenti se l’ultimo veicolo ha una velocità eccessiva. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona la responsabilità nei tamponamenti a catena.

Tamponamento a catena: cos’è?

Per tamponamento a catena si intende un sinistro stradale che coinvolge contemporaneamente più veicoli, tutti aventi medesima direzione e corsia di marcia, nel quale è avvenuto un danneggiamento della parte anteriore di un mezzo contro quella posteriore del veicolo che precede.

Tamponamento a catena: chi è responsabile?

È diffusa l’idea secondo cui, nel caso di tamponamento a catena, l’ultimo veicolo “paga per tutti”. E, in effetti, ciò è quasi sempre vero: se l’impatto tra veicoli in colonna è causato dalla spinta che l’ultimo arrivato ha dato al veicolo che lo precedeva, collidendo con quest’ultimo, la responsabilità sarà proprio di chi ha innescato la reazione a catena.

In effetti, questa responsabilità deriva dall’aver violato un preciso obbligo di legge: quello di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo della vettura.

Pertanto, la responsabilità dei tamponamenti a catena è di colui che tampona per inosservanza delle distanze di sicurezza prescritte che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenata e manovra.

In realtà, nel caso del tamponamento a catena, occorre distinguere l’attribuzione della responsabilità in base alla dinamica al momento del sinistro, cioè se questo è avvenuto con veicoli in colonna fermi oppure se il tamponamento a catena si è verificato quando i mezzi erano in movimento.

Tamponamento a catena tra veicoli fermi: chi paga?

Quando il tamponamento a catena riguarda veicoli incolonnati, cioè veicoli fermi (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.), la responsabilità dell’incidente è attribuita unicamente al conducente dell’ultimo veicolo, così come appena spiegato nel paragrafo precedente.

Tutti gli altri conducenti e/o proprietari dei veicoli saranno quindi risarciti dall’assicurazione del veicolo che per prima ha tamponato, innescando la catena di sinistri.

Tamponamento a catena tra veicoli in movimento: chi paga?

Quando il tamponamento a catena coinvolge veicoli in movimento, cioè veicoli in marcia (quelli che, ad esempio, avvengono in autostrada tra vetture che procedono lentamente), si applica il principio di pari responsabilità previsto dal Codice civile.

Secondo la legge, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Alla luce di questo principio devono ritenersi responsabili, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che gli precede, cioè che gli sta davanti.

Tuttavia, secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, nel caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, non si applica il principio (appena visto) della pari responsabilità se l’ultimo veicolo procede a una velocità eccessiva.

In pratica, se la vettura che si scontra per prima ha una velocità talmente elevata da spingere il veicolo colpito fino a farlo impattare a propria volta con un mezzo che si trova più avanti, allora non può parlarsi di incolonnamento di veicoli, con esclusione di ogni concorso di responsabilità.

Tamponamento: come si dimostra di non avere colpe?

In caso di tamponamenti a catena di veicoli in movimento è possibile fornire adeguata prova liberatoria per evitare ogni forma di responsabilità.

Tale prova avrà come oggetto l’aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di tamponare il veicolo davanti, rispetto al quale erano comunque rispettate le distanze di sicurezza.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui si riesca a provare che l’urto con il veicolo anteriore non sia derivato dall’eccessiva vicinanza con lo stesso ma solo ed esclusivamente dall’eccessiva velocità del veicolo proveniente da tergo, come appunto ricordato dalla Cassazione nell’ordinanza citata sopra.

Ovviamente, come già ricordato, il primo veicolo della colonna (il quale viene tamponato, ma non tampona nessun altro) non ha mai alcuna responsabilità.

Tamponamento a catena: c’è il risarcimento diretto?

Il tamponamento a catena, coinvolgendo più veicoli, rientra tra le ipotesi che esulano dall’applicazione del risarcimento diretto, cioè dalla procedura che consente al danneggiato di chiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia assicurativa, la quale poi si rivale su quella del responsabile.

A seconda dei casi, quindi occorrerà rivolgersi o al veicolo direttamente tamponante (in ipotesi di veicoli in movimento) o all’ultimo veicolo, che ha dato origine all’incidente complessivo (in ipotesi di veicoli incolonnati in sosta).

Il trasportato su uno dei veicoli coinvolti, tuttavia, dovrà sempre richiedere i danni alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro.

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