Investigatore Privato_Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici.

Per la prima volta il Tribunale di Trani, con l’ordinanza del 30 agosto 2021, si è occupato dei filmati condivisi sul social network dove vengono caricati contenuti di breve durata.

 

Il caso riguarda una madre che aveva pubblicato diversi video della figlia di nove anni senza il consenso del padre, che li aveva visti ma non aveva mai accettato l’esposizione mediatica della figlia.

Il consenso di entrambi i genitori – precisa il tribunale – deve essere espresso, a nulla rilevando che il ricorso venga proposto a distanza di mesi.

Oltre alla rimozione immediata dei contenuti postati, la madre è stata condannata a pagare 50 euro di multa per ogni giorno di ritardo nell’eliminazione dei video ritraenti la figlia, oltre alle spese processuali.

La coppia era legalmente separata, ma negli accordi non era stata prevista alcuna clausola specifica sulla pubblicazione dei contenuti riferibili alla figlia minorenne, condizioni che invece sempre più spesso vengono inserite dai coniugi proprio per evitare futuri contenziosi. Per i giudici il fatto non rileva, visto che la normativa sul punto è ormai chiara.

Non è la prima volta infatti che i tribunali si pronunciano sul divieto di pubblicazione delle foto o dei video dei figli minorenni sui social network senza il consenso di entrambi i genitori, ma questa volta l’attenzione si è concentrata su un social network che ha come target principale i ragazzi più giovani che condividono in genere video ironici su tracce audio.

Per i giudici i video, anche se postati con finalità ludica, costituiscono un’attività pregiudizievole per i figli che fino a 14 anni non possono esprimere il proprio consenso neppure per pubblicare contenuti sui propri profili social.

La pronuncia ripercorre i precedenti sul punto precisando che il comportamento del genitore che pubblica le fotografie dei figli minorenni senza il consenso dell’altro viola diverse norme nazionali, comunitarie e internazionali.

La riservatezza dell’immagine trova tutela nel nostro ordinamento nell’articolo 10 del Codice civile che dispone che non si possa pubblicare il ritratto di una persona senza il suo consenso o quello dei genitori, se minorenne.

Inoltre, la convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge 176/91 prevede una tutela rafforzata per i minorenni che non devono essere esposti a «interferenze arbitrarie nella propria vita privata». E l’articolo 8 del Regolamento Europeo 679/2016 (Gdpr), armonizzato nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 101/2018 ha fissato a 14 anni il limite di età per il consenso alla pubblicazione delle proprie fotografie o video da parte dei minorenni.

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