Investigatore privato_Cellulare alla guida: se il poliziotto è lontano la multa è valida?

Se la polizia da lontano vede qualcuno al telefono in macchina può ugualmente multare?

 

E’ valida la multa per cellulare alla guida se il poliziotto è lontano rispetto al conducente, tanto lontano da non poter garantire, con assoluta certezza, ciò che afferma di aver visto e che ha riportato sul verbale?

È un dato di fatto che la percezione della realtà può essere alterata da una serie di fattori, primo tra tutti proprio la lontananza. Le capacità visive, peraltro, non sono uguali per tutti e, a volte, anche chi è dotato di “10 decimi” può essere tratto in inganno.

Se è vero dunque che «errare è umano» e che chi è lontano rispetto a un determinato luogo potrebbe non essere in grado di percepire la realtà per come effettivamente è, cosa succede quando il poliziotto sbaglia a causa proprio della distanza dal luogo in cui è stata commessa l’infrazione?

Ecco cosa prevede la legge – e come questa è interpretata dalla giurisprudenza – in casi come questo.

Multa per cellulare alla guida non contestata subito

Partiamo dal fatto che la multa per guida col cellulare non deve essere contestata immediatamente. Laddove infatti il conducente sia in movimento e il poliziotto invece sia fermo, questi può compilare il verbale per poi spedirlo all’indirizzo di residenza del proprietario dell’auto.

Ciò potrebbe anche succedere dinanzi a un semaforo, su una strada ove non sia possibile fermarsi sui margini e dare il segnale di stop all’automobilista e in tutte quelle altre occasioni in cui la contestazione immediata potrebbe costituire un pericolo per la circolazione.

Multa per cellulare alla guida: quanto vale la parola del poliziotto?

In linea generale, le dichiarazioni del pubblico ufficiale – e quindi della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e così via – assumono una fede privilegiata: valgono cioè più delle affermazioni del cittadino.

Quindi, quand’anche il conducente dovesse presentare ricorso contro il verbale e, in quella sede, affermare che il poliziotto si è sbagliato, ciò non basterebbe ad annullare la multa.

È necessario un apposito procedimento, la cosiddetta «querela di falso», rivolto a togliere l’attendibilità – ossia il valore di “piena prova” – alle affermazioni del pubblico ufficiale: il che avviene, il più delle volte, solo tramite perizie giurate e/o prove testimoniali.

Attenzione però (ed è questo il passaggio più importante): a fare “piena prova” non sono tutte le dichiarazioni contenute nel verbale ma solo quelle che sono il frutto della percezione sensoriale dell’agente: ciò che questi ha visto e sentito personalmente e nello stesso momento in cui il fatto si è compiuto.

Detto in termini più tecnici, le circostanze coperte da «fede privilegiata» sono solo quelle, oggettive e fattuali, che sono cadute sotto la diretta percezione dei verbalizzanti e non altre, come quelle semplicemente dedotte, valutate o desunte.

 

In altre parole, il verbale fa piena prova solo di quanto gli agenti attestano aver rilevato o essersi compiuto sotto i loro occhi. Non hanno invece valore di “piena prova” le deduzioni, i ragionamenti e le valutazioni personali del poliziotto.

Tanto per fare un esempio, il fatto che un vigile dichiari di aver visto un automobilista passare col rosso è garantito da quella massima attendibilità che hanno appunto le dichiarazioni di un pubblico ufficiale e, quindi, non può essere facilmente contestato.

Al contrario, la ricostruzione di un incidente che i verbalizzanti fanno a posteriori, sulla base delle strisce delle frenate lasciate sulla strada e della posizione dei veicoli successiva allo scontro, non scaturisce dalla percezione visiva e contestuale del fatto, ma da una valutazione successiva ad essa. Quindi, non assume alcuna fede privilegiata.

La multa per guida col cellulare rientra nella prima categoria: il verbalizzante è infatti in grado di vedere direttamente l’illecito. Pertanto, le sue dichiarazioni nel verbale hanno valore di piena prova e non possono essere contestate se non con l’apposita querela di falso.

Se il poliziotto è lontano la multa è valida?

Senonché, alcune sentenze, anche della stessa Cassazione, hanno ritenuto che laddove il verbalizzante sia lontano rispetto al luogo di commissione dell’illecito, la sua percezione della realtà potrebbe essere falsata e, dunque, le sue affermazioni non hanno più quella forza tipica che, in altre occasioni, hanno. Insomma, il fatto che un agente dichiari di aver visto da lontano un conducente senza cintura di sicurezza o con il cellulare in mano potrebbe non essere coperto da “fede privilegiata” e non fare più “piena prova” del fatto.

La «percezione sensoriale» degli agenti può venire meno proprio a causa della lontananza del veicolo dal punto di controllo ed anche dalla velocità con cui esso percorre il tratto osservato, che inevitabilmente riduce il tempo a disposizione per compiere l’osservazione del mancato uso delle cinture.

Pertanto, la presenza di un fondato dubbio circa l’attendibilità delle attestazioni del pubblico ufficiale – dubbio gettato proprio dalla sua lontananza rispetto all’automobilista e/o dalla velocità con cui questi circolava – potrebbe togliere ogni valore di piena prova alle sue dichiarazioni. Come avviene nel diritto penale, il ragionevole dubbio può portare all’assoluzione dell’imputato.

Come già chiarito dalla Cassazione, le valutazioni dei poliziotti sull’uso del cellulare alla guida perdono la loro fede privilegiata quando «possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo».

 

Quindi, in caso di una contestazione a distanza di una multa, come quella relativa alla guida col cellulare in mano, l’automobilista non dovrà espletare il procedimento di querela di falso, ma potrà fornire la prova contraria di quanto affermato dai verbalizzanti nel normale giudizio di opposizione alla multa.

Riportiamo qui di seguito uno dei precedenti della Cassazione a beneficio di quanti se ne vogliano servire per proporre ricorso: «L’efficacia probatoria privilegiata che, ai sensi dell’art. 2700 c.c., riveste il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada non investe quei fatti che, pur avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, per le loro modalità di accadimento non si prestano ad essere apprezzati in base a parametri obiettivi, come ad esempio un veicolo in movimento ».

 

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