Per la Cassazione va assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui perché provvede a tutte le loro esigenze

Deve essere assolto per particolare tenuità del fatto il padre che, in un periodo di tempo limitato versa solo una parte del mantenimento, perché nei periodi in cui i figli stanno con lui, si occupa di tutte le loro esigenze.

Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 893/2021, innanzi alla quale viene impugnata la sentenza con cui la Corte di Appello conferma la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio contemplato dall’art. 570 bis c.p. Responsabilità che però il giudice del gravame ritiene meno grave, tanto che elimina dalla pena congiunta condizionalmente sospesa di un mese e 15 giorni di reclusione e 150 euro di multa, la frazione detentiva.

Ricordiamo brevemente che l’art. 570 bis c.p. punisce il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”

L’omesso versamento parziale rende il fatto di particolare tenuità

L’imputato non ritenendo giusta la sentenza emessa nei suoi confronti decide di ricorrere in Cassazione sollevando i seguenti motivi.

 

Va assolto il padre che versa una parte del mantenimento

La Cassazione con la sentenza n. 893/2021 accoglie il ricorso dell’imputato perché fondato. Gli Ermellini chiariscono che nel caso di specie l’imputato è stato considerato responsabile del reato di cui all’art. 570 bis c.p. perché avrebbe omesso di versare metà dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli di 300 euro e le spese straordinarie dall’11 di marzo 2014 al 15 maggio 2015.

In appello l’imputato ha fatto presente però che a parte l’assegno di dicembre, che poi è stato versato a rate, ha sempre provveduto al versamento degli assegni nel periodo oggetto di contestazione, dimezzandoli solo nel periodo estivo, quando i figli erano con lui e provvedeva direttamente lui a tutte le loro necessità.

La sentenza della Corte quindi non è censurabile per quanto riguarda la corretta applicazione dell’art. 570 c.p, stante l’ammissione da parte dell’imputato del versamento parziale del mantenimento. Il provvedimento tuttavia è criticabile per quanto riguarda la seconda doglianza sollevata dall’imputato e che fa riferimento all’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se i fatti sono di particolare tenuità.

In effetti nel caso di specie i giudici d’appello non hanno motivato le ragioni per le quali tale norma non dovesse essere applicata al caso di specie, escludendo dal novero delle sue valutazione, fatti che avrebbero ben potuto condurre alla sua applicazione, con conseguente esclusione della punibilità dell’imputato, ovvero che: