Investigatore Privato_Procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Divorzio giudiziale

 

Nel giudizio avente ad oggetto divorzio giudiziale, laddove in sede di udienza presidenziale, il Presidente rilevi d’ufficio la incompetenza territoriale – con ordinanza (trattandosi di pronuncia definitiva) – e le parti chiedano una immediata definizione del giudizio, il Giudicante può investire direttamente il collegio per la decisione anticipata della controversia.

Procedimento di divorzio

Nel procedimento di divorzio, il giudice istruttore del procedimento di divorzio è competente a decidere per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, anche con riferimento all’assegno per il coniuge economicamente più debole, quando sia pendente il procedimento per divorzio giudiziale, senza necessità di avviare un procedimento camerale ai sensi dell’art. 710 c.p.c.
Tribunale Modena sez. II, 01/02/2017, n.290

Situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi

Con riguardo alla richiesta della convenuta di conferma delle condizioni di separazione in ordine al contributo, da parte del marito per il pagamento dell’affitto, tale contributo non è tecnicamente un assegno di separazione e la richiesta della sua conferma non rappresenta una richiesta di assegno divorzile ma è una contribuzione statuita tra le parti in sede di accordo che, però, non può essere ribadita dal giudice in sede di divorzio giudiziale. Invero ciò che il Tribunale può determinare in tale fase è la necessità, al fine di riequilibrare i redditi, di un assegno divorzile: ma tale riequilibrio non è necessario essendo ad oggi le situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi già equilibrate.
Tribunale Genova sez. IV, 07/04/2015, n.1107

Domanda riconvenzionale da parte della moglie

Qualora nella separazione consensuale omologata si sia stabilito il versamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, la proposizione in sede di divorzio giudiziale di una domanda riconvenzionale da parte della moglie con la quale si chiede la conferma dell’assegno di mantenimento, va qualificata come domanda di assegno divorzile. Quest’ultimo ha presupposti diversi rispetto all’assegno di mantenimento, ha natura assistenziale, e si basa sulla contemporanea ricorrenza dei presupposti della “mancanza di mezzi adeguati” e “dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” incidendo le altre componenti solo sulla misura dell’assegno stesso.
La verifica dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge che richiede l’assegno divorzile va effettuata in rapporto ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso.
Tribunale Tivoli sez. I, 24/04/2007

Inammissibilità del procedimento camerale

Va dichiarata l’inammissibilità del procedimento camerale proposto, ex art. 710 c.p.c., per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, anche con riferimento all’assegno per il coniuge economicamente più debole, qualora, nelle more del procedimento, venga proposto ricorso di divorzio giudiziale, in quanto il giudice di quest’ultimo è il solo competente anche a provvedere sulle richieste di modifica relative alle condizioni della separazione.
Tribunale Napoli, 29/10/2004

Sentenza di divorzio: gli accordi raggiunti dai coniugi

Sono validi gli accordi raggiunti dai coniugi, rassegnando le stesse conclusioni in sede di separazione o di divorzio giudiziale, trasformandoli in consensuali o anteriormente a questi giudizi, purché siano nell’interesse del figlio minorenne. Sono espressione dell’autonomia negoziale delle parti, veri e propri contratti per disciplinare questioni non trattabili in quelle sedi e per deflazionare il carico della giustizia.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 20/08/2014, n. 18066

Diviorzio giudiziale: la competenza per territorio

In materia di procedimento civile avente ad oggetto divorzio giudiziale, con riguardo alla competenza territoriale, trattandosi di controversia in cui è obbligatorio l’intervento del p.m., detta competenza è riconducibile alla previsione di cui all’art. 28 c.p.c. di tal che è rilevabile d’ufficio.
Tribunale Foggia sez. I, 03/03/2015

Scioglimento del matrimonio: il divorzio giudiziale

Il procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio può seguire due differenti schemi: può essere giudiziale ovvero congiunto. Il divorzio può essere pronunciato su domanda congiunta delle parti, allorché i coniugi siano concordi nel voler addivenire alla separazione ed abbiano raggiunto un accordo volto alla regolamentazione delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. È contenzioso allorché un accordo manchi, e sia necessario pervenire ad una pronuncia giurisdizionale da parte del Tribunale.
Tribunale Caltanissetta, 29/02/2016

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