Investigatore Privato_Si può fotografare un appartamento altrui?

Foto della casa pubblicate sul catalogo pubblicitario dell’impresa che ha fatto i lavori: c’è violazione della privacy?

 

È sempre più frequente il ricorso ad interior designer o all’home staging. Il proprio appartamento diventa così il campo di lavoro di professionisti del settore immobiliare che spesso, a opere ultimate, sono soliti scattare delle fotografie da pubblicare in internet come portfolio. Ma come ti sentiresti se, un bel giorno, la ditta che ha cambiato le finestre di casa tua o l’architetto che ti ha arredato il soggiorno, dovesse rendere pubblica, sul proprio sito o sulla pagina Facebook, l’immagine degli interni del tuo immobile? Si può fotografare un appartamento altrui?

La questione è finita sul banco della Cassazione non molto tempo fa. Ai giudici si è prospettato il caso di un’azienda di ristrutturazione che aveva sostituito gli infissi a un appartamento privato e poi aveva fatto degli scatti da condividere sul web in modo che tutti vedessero il bel risultato. Il proprietario dell’immobile ha chiesto la cancellazione immediata dei file, vedendosi però opporre un secco rifiuto. A detta della società convenuta, infatti, dalle fotografie non era possibile rilevare i dati personali dei clienti, né alcun elemento poteva far risalire all’identità del proprietario dell’immobile. Si trattava dunque di un “contenuto neutro”.

Dall’altro lato, invece, si contrapponeva l’interesse a non far conoscere a terzi – eventualmente anche a malintenzionati – l’interno dell’appartamento, con tutte le conseguenze in materia di privacy che da ciò potrebbero derivare.

La soluzione adottata dalla Cassazione potrebbe lasciare a bocca aperta gli strenui difensori della riservatezza del domicilio. Ecco la sintesi della sentenza.

 

Si può fotografare una casa altrui?

 

Nessun dubbio sussiste circa la possibilità di fotografare una casa altrui dall’esterno. La facciata di un edificio – sia esso una struttura condominiale o una villetta privata monofamiliare – è “pubblica” in quanto affaccia su un luogo pubblico. Sicché, come chiunque la può vedere nel momento in cui vi si trova davanti, chiunque può altrettanto fotografarla e pubblicarla. Anche se, per ipotesi, sul balcone dell’immobile dovesse essere presente una veranda abusiva e la foto dovesse essere diffusa proprio a contestazione dell’illecito edilizio, non vi sarebbe alcun reato.

Il problema si presenta quando si deve verificare se si può fotografare una casa altrui all’interno.

Secondo la Cassazione, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto alla privacy, all’immagine o della proprietà altrui nel comportamento di chi, nel proprio personale interesse, acquisisca dati contenenti immagini del proprio manufatto che, se anche riferite a parte del mobilio o degli ambienti in cui esso si inserisce, si dimostrino prive di contenuto personale riferito al committente dell’opera.

Con questa motivazione, la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento dei proprietari dell’appartamento per via della pubblicazione di immagini della loro abitazione sul catalogo pubblicitario dell’impresa che aveva sostituito gli infissi.

E difatti, proseguono i giudici supremi, la “neutralità” del contenuto dei dati acquisiti senza il consenso della parte committente di una prestazione d’opera, dai quali non si desumano riferimenti alla vita privata o ai beni personali, ma solo alle caratteristiche estetiche e tecniche del manufatto eseguito dall’esecutore dell’opera, esclude che nella condotta assunta, anche se non c’è mai stato alcun preventivo consenso dell’avente diritto, possa ravvedersi una violazione degli obblighi di salvaguardia degli interessi e diritti altrui.

 

Quando è illecito fotografare la casa altrui

 

In sintesi, se il contratto stipulato con il committente prevede il divieto di pubblicare le fotografie dell’interno dell’abitazione, potrebbe configurarsi un illecito contrattuale. In assenza di una clausola espressa, invece, la condotta è lecita, ma sempre a condizione che nell’obiettivo non ricadano elementi “sensibili”, dai quali cioè desumere l’identità del proprietario o comunque aspetti della sua vita personale o privata. Insomma, la fotografia deve riguardare solo gli elementi “estetici” e non personali dell’immobile.

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