Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid?

Il Cid è vincolante? Si può modificare il suo contenuto e che succede se l’assicurazione non ne tiene conto?

L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid una volta che questo è stato debitamente compilato e firmato dagli automobilisti? Partiamo col dire che, dopo un incidente stradale, non è obbligatorio firmare il Cid (la cosiddetta «Convenzione di indennizzo diretto», anche conosciuta come «modulo di constatazione amichevole). Esso serve principalmente ad accelerare i tempi per il risarcimento, riducendoli da 90 a 60 giorni per i danni a persone e da 60 a 45 per i danni a cose.

Le parti potrebbero non trovare un accordo sulle rispettive responsabilità e così decidere di presentare alle rispettive assicurazioni, all’atto della denuncia di sinistro, una diversa ricostruzione dei fatti.

Tuttavia il Cid, una volta firmato, diventa vincolante per gli automobilisti, i quali non potranno più discostarsi dalla ricostruzione in esso contenuta e congiuntamente accettata.

Ma che valore ha il modulo di constatazione amichevole nei confronti dei terzi o della compagnia? L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid? Ecco alcuni importanti chiarimenti.

Valore del Cid

L’articolo 143 del Codice delle assicurazioni afferma che «Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

Da tale affermazione si può ricavare la seguente regola: il Cid, se firmato da entrambe le parti, vincola solo queste ultime, ma non anche l’assicurazione o (in caso di contenzioso) il giudice. Questi pertanto potrebbero discostarsi dalla ricostruzione del sinistro riportata dagli automobilisti nel modulo di constatazione amichevole.

Cid: regole da sapere

Sulla base di quanto abbiamo appena detto, possiamo ricavare una serie di conseguenze pratiche:

  – il Cid può essere anche firmato da un solo conducente, ma in tal caso ha valore solo per questi e non per la controparte; esso varrà come semplice denuncia di sinistro;

  – il Cid, se firmato da entrambi i conducenti, vincola gli stessi: pertanto, non è più modificabile, a meno che una parte dimostri, con prove effettive e concrete, di essere caduta in errore per via dello shock del momento o di essere stata minacciata (anche in forma tacita) dell’altro conducente il quale abbia manifestato un comportamento aggressivo e violento;

  – la compagnia assicuratrice può fornire la «prova contraria»: può cioè dimostrare l’inattendibilità del Cid, la sua non coincidenza con l’effettiva dinamica del sinistro e così negare il risarcimento. In altri termini, nonostante il modulo di constatazione amichevole sia stato firmato da entrambi i conducenti, l’assicurazione può non tenerne conto e, per l’effetto, negare il risarcimento;

  – anche il giudice non è vincolato dal Cid: nel caso in cui il danneggiato sia costretto a fare causa alla propria compagnia per ottenere il risarcimento, il modulo di constatazione amichevole non è una prova legale.

Cid poco chiaro: ha valore?

Secondo la Cassazione ord. n. 7415/21., non ha valore il Cid poco chiaro che non combacia con le altre risultanze probatorie. Pertanto, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno provocato da un sinistro stradale se il Cid è generico e contraddittorio.

Quindi, l’assicurazione non è tenuta ad accettare il contenuto del Cid per come presentato dai soggetti coinvolti nell’incidente e a risarcire i conseguenti danni. Può, al contrario, sottoporre tale modulo a una verifica, ad esempio attraverso una consulenza cinematica. Tale perizia potrebbe offrire una rappresentazione degli eventi del tutto diversa da quella prospettata nel Cid. È possibile anche sentire testimoni e valutare la loro attendibilità sulla base della capacità di questi di ricostruire i singoli dettagli della vicenda.

Se dovesse risultare che i danni menzionati nel modulo sono del tutto incompatibili sia con la ricostruzione compiuta dal perito che con la dinamica del sinistro esposta dalle parti, il risarcimento può essere negato.

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