Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Abbagliato dal sole investe il pedone: no al caso fortuito

In presenza del sole all’altezza degli occhi il conducente è tenuto a rallentare, fermarsi e attendere che il fenomeno che gli impedisce di avere una buona visibilità venga meno, se procede e investe il pedone è responsabile

Il sole non rende impossibile avvistare il pedone

Quando il sole abbaglia il conducente alla guida, questi deve rallentare, fermarsi e attendere che passi la causa che impedisce la visibilità. Va quindi condannato il conducente che investe un pedone, anziano, che attraversava la strada con movimenti lenti e tali che il conducente poteva ben percepire se avesse rallentato. Non viene quindi smentito dalla sentenza n. 18748/2022 della Cassazione il principio consolidato che esclude che l’abbagliamento del sole costituisca un caso fortuito.

Omicidio colposo per investimento di un pedone

Un soggetto viene ritenuto responsabile dell’omicidio di un soggetto e di omissione di soccorso. In sede di appello, anche in virtù della scelta del giudizio abbreviato, viene condannato alla pena della reclusione, sospesa condizionalmente, di due anni e alla sospensione della patente per 4 anni. Confermate inoltre le statuizioni civili.

Questi gli eventi che hanno condotto al sinistro stradale mortale. L’imputato, alla guida di una autovettura, procedeva alla velocità moderata di 35 km orari, ha investito il pedone all’altezza di un incrocio, che a causa dell’urto veniva sbalzato sul manto stradale. L’investitore nella immediatezza dei fatti si è dato alla fuga, ma ha avvisato due passati della presenza di un uomo a terra.

I carabinieri intervenuti sul posto, dopo aver constatato la morte del pedone, grazie alla testimonianza delle donne a cui era stata segnalata la presenza dell’uomo sull’asfalto, procedevano a identificare il responsabile.

Sole e condotta imprudente del pedone rilevano

Il difensore dell’imputato ricorre alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di doglianza.

  – Prima di tutto, alla luce della velocità moderata con cui procedeva il conducente e del concorso di colpa del pedone, che ha attraversato diagonalmente un incrocio non si comprende in che modo si sarebbe dovuto comportare in alternativa l’imputato. Per la Corte infatti il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità ancora inferiore sulla base di una motivazione del tutto illogica, ritenendo che la presenza di ostacoli improvvisi debba in sostanza essere prevista perché non costituisce un evento eccezionale.

  – In secondo luogo contesta l’omissione di soccorso addebitata in quanto nel caso di specie il soggetto, morto sul colpo, come dimostrato dall’autopsia, non aveva bisogno di essere assistito.

  – Con il terzo motivo infine lamenta l’eccessiva severità della pena inflitta.

Il pedone era anziano, il sole non è un caso fortuito

La Cassazione rigetta il ricorso in quanto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato emerge la sua responsabilità. Lo stesso ha infatti dichiarato di non essere riuscito ad evitare il pedone al centro della carreggiata, in prossimità di un incrocio “attesa anche la presenza del sole all’altezza del viso.”

Ne consegue che la condotta del pedone, anche se imprudente, non è stata così improvvisa da non poter essere evitata. La velocità in questo caso non poteva considerarsi adeguata anche perché il pedone era anziano e camminava lentamente, inoltre sull’asfalto non sono stati rinvenuti segni di frenata.

Giurisprudenza è costante nel ritenere che “in caso di omicidio colposo il conducente va esente da responsabilità quando, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, si sia trovato nella impossibilità di avvistare il pedone e di notarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

Né può trascurarsi l’abbagliamento del sole addotto dal conducente che però, per consolidata giurisprudenza “non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.”

Infondata la censura relativa all’omissione di soccorso. L’omicidio colposo aggravato dalla fuga può ben concorrere con l’omessa prestazione di assistenza stradale perché le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 codice della Strada costituiscono due distinte ipotesi di reato.

Non merita accoglimento neppure la doglianza sull’entità della pena perché sul punto la motivazione della sentenza non è contraddittoria né illogica.

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