Agenzia investigativa_Innocenti fino a sentenza definitiva: parola colpevole al bando

Parere condizionato della Commissione sull’atto del Governo che adegua la normativa interna alla Direttiva UE sulle garanzie della presunzione d’innocenza

 

Il termine “colpevole” probabilmente non potrà più essere pronunciato nei procedimenti giudiziari fino a quando a dichiararlo non sarà una sentenza definitiva di condanna.

 

Alla Presidenza, in data 6 agosto 2021, è stato infatti trasmesso un atto del Governo (n. 285 e relazione illustrativa sotto allegati) contenente le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa interna alla Direttiva UE 2016/343, al fine di rafforzare soprattutto alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e sul quale la Commissione Giustizia ha espresso il proprio parere positivo ma condizionato da alcune modifiche. Vediamo prima cosa prevede il testo dell’atto presentato dal Governo e poi analizziamo che cosa vuole che venga cambiato del testo la Commissione Giustizia.

 

Dichiarazione di colpevolezza da parte delle autorità pubbliche

Dopo il primo articolo, con cui si dà atto dell’integrazione della normativa interna nel rispetto della Direttiva UE 2016/34, il secondo affronta il tema delle “Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale.”

La norma in particolare vieta alle pubbliche autorità di utilizzare il termine “colpevole” per indicare un indagato o un soggetto imputato di un reato fino a quando tale condizione non sarà accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

 

In caso di violazione di detto divieto all’interessato spetterà il risarcimento del danno e il diritto di ottenere la rettifica di quanto dichiarato, mentre chi ha trasgredito sarà soggetto alle relative sanzioni penali e disciplinari.

Se la richiesta di rettifica si rivelerà fondata, chi ha reso la dichiarazione di colpevolezza procederà alla rettifica immediatamente o nel limite massimo della 48 ore dalla richiesta, informando chi ha formulato detta richiesta. L’ autorità dovrà anche rendere pubblica la rettifica nelle stesse modalità con cui ha reso la dichiarazione, se poi non sarà possibile, sarà necessario rendere nota la rettifica in modo che abbia comunque lo stesso rilievo e grado di diffusione.

Se poi l’istanza non dovesse essere accolta o se la rettifica non dovesse rispettare le modalità indicate, l’interessato potrà rivolgersi al tribunale e agire con un procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p. per ottenere la pubblicazione della rettifica nelle modalità previste dal presente articolo.

 

Rapporti del PM con gli organi dell’informazione

L’art. 3 dello schema di dlgs interviene invece sull’art. 5 del dlgs n. 106/2006, che contiene le “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero”. Norma dedicata ai rapporti del PM con gli organi dell’informazione e che in virtù delle modifiche (evidenziate in corsivo) previste da questo schema di decreto potrebbe assumere la seguente formulazione:

  1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.
  2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

 

2 bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato e non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

  1. E’ fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio.
  2. bis Nei casi di cui al comma 2 bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 3.

 

3 ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 2 bis e 3 bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

  1. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.”

 

Modificato infine anche l’art 6 comma 1 del dlgs n. 106/2006 , che in virtù delle modifiche previste dovrebbe assumere la seguente formulazione: “Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale (l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato) ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all’art. 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.”

 

Nuovo articolo dedicato alla garanzia della presunzione d’innocenza

Dopo l’articolo 115, all’interno del codice penale, è previsto l’inserimento dell’articolo 115 bis intitolato “Garanzia della presunzione di innocenza.”

L’articolo, al comma 1 (fatti salvi casi in cui deve essere dichiarata la penale responsabilità dell’imputato o quando il Pm compie atti finalizzati a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato) vieta che l’imputato e l’indagato vengano indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non venga accertata definitivamente con sentenza o decreto penale irrevocabile di condanna.

Il riferimento alla colpevolezza dell’indagato e dell’imputato devono essere limitati da parte dell’autorità giudiziaria nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi, alle sole indicazioni necessarie a soddisfare requisiti, presupposti e condizioni richieste dalla legge.

 

Se viene violato il comma 1 l’interessato può chiedere la correzione dei vocaboli utilizzati nel termine di decadenza di 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, se necessario a preservare la sua presunzione d’innocenza.

Il giudice procede alla correzione con decreto motivato entro 48 ore dal deposito dell’istanza e se la richiesta viene avanzata durante le indagini preliminari competente alla correzione è il Gip.

Una volta emanato il provvedimento di correzione viene notificato all’interessato e alle altri parti e comunicato al PM, che entro i 10 giorni successivi, a pena di decadenza, possono presentare opposizione allo stesso giudice che lo ha emanato, che dovrà provvedere in camera di consiglio.

Modificati infine anche l’art. 349 comma 2 c.p e l’art. 474 c.p con l’aggiunta del comma 1 bis.

 

Il parere della commissione giustizia

Come anticipato sullo schema del decreto illustrato è stato richiesto il parere che il 20 ottobre la Commissione Giustizia ha emanato, intervenendo sul testo dello schema, a cui ha apportato le modifiche sotto evidenziate in grassetto:

  •  quando il procuratore della Repubblica mantiene personalmente o tramite un magistrato dell’ufficio a ciò delegato, i rapporti con gli organi di informazione, tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa, è necessario che la decisione di ricorrere a queste ultime sia assunta con atto motivato che deve indicare le particolare ragioni di interesse pubbliche che la giustificano;
  •  la diffusione di informazioni sui procedimenti penale è consentita solo se è necessaria per proseguire le indagini o perché ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico;
  •  il nuovo articolo 3 bis indicato alla lettera c) dell’art. 3 comma 1 deve essere sostituito dal seguente: “Nei casi di cui al comma 2-bis (ovvero se sussistono ragioni specifiche di interesse pubblico o la diffusione delle informazioni è necessaria per proseguire le indagini) il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi2-bis e 3”;
  •  all’articolo 4 dello schema, dedicato alla garanzia della presunzione di innocenza la Commissione chiede di prevedere un procedimento più snello per correggere l’errore commesso e con il quale è stata violata la presunzione di innocenza del soggetto indagato o imputato;
  •  nel rispetto della Direttiva sul diritto al silenzio e a non autoincriminarsi specificare nell’art. 314 c.p.p “che la condotta dell’indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita”;
  •  modificare il comma 4 del nuovo articolo 115 bis contenuto nello schema di decreto (in base all’art. 10 della Direttiva che si occupa dei mezzi di ricorso) prevedendo che il ricorso contro il decreto che ha disposto la correzione deve essere proposto non al giudice che lo ha emesso, ma all’ufficio del giudice che lo ha emesso.

 

 

 

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