Attenzione rivolta all’ordinanza n. 4853 del 23 febbraio 2024. Agenzia delle Entrate, conto corrente sotto controllo senza autorizzazione L’autorizzazione non sarà più necessaria per la verifica dei movimenti dei conti bancari: ecco la sentenza della Cassazione

 

Agenzia delle Entrate, conto corrente sotto controllo senza autorizzazione

L’autorizzazione non sarà più necessaria per la verifica dei movimenti dei conti bancari: ecco la sentenza della Cassazione

L’Agenzia delle Entrate ha carta bianca per i controlli sui conti corrente. Una storica pronuncia della Corte di Cassazione ha di fatto ridotto le tutele per i cittadini. Sarà possibile procedere con degli accertamenti fiscali, basati sulle movimentazioni bancarie, anche senza autorizzazione. Controlli sui conti corrente

L’autorizzazione a procedere con le indagini su un dato conto corrente ha unicamente una finalità organizzativa. Ciò vuol dire che l’assenza di autorizzazione non va a inficiare il provvedimento. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, che con tale principio va a limitare il diritto di difesa del contribuente in caso di atti di accertamento legati a controlli non autorizzati. Attenzione rivolta all’ordinanza n. 4853 del 23 febbraio 2024. Nel caso specifico sotto esame il Fisco aveva recuperato con avviso di accertamento 144.332,77 euro per l’anno di imposta 2006. Un’operazione resa possibile da accertamenti bancari nei confronti del contribuente.

Il ricorso di quest’ultimo sta stato accolto parzialmente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che ha proceduto a decurtare parte dell’imponibile. In appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha dato ragione al contribuente, definendo nullo l’accertamento proprio sulla base di un’acquisizione di dati bancari illegittima. Tutto è cambiato, però, quando l’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione.

Quando un controllo è legittimo

Nell’ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato come la mancanza di autorizzazione, in materia di indagini bancarie, non implichi l’inutilizzabilità dei dati acquisiti. Ciò salvo il caso in cui si verifichi un effettivo pregiudizio al contribuente, ponendo in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilità del domicilio e della libertà personale.

Nel caso in questione non era stata chiesta l’autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Da ciò deriva il fatto che la documentazione relativa non era stata allegata all’avviso di accertamento. Quest’ultimo era dunque manchevole ma la Corte di Cassazione valuta tale autorizzazione come attinente unicamente a quelli che sono i rapporti interni.

Si sottolinea, dunque, una differenziazione cruciale in materia tributaria, laddove non vige il principio dell’inutilizzabilità di una prova ottenuta in maniera irrituale, ma soltanto illegale. La mancanza di autorizzazione, che è prevista dal Dpr 600 del 1973, per ottenere l’acquisizione di una copia delle movimentazioni dei conti dagli istituti di credito, non inficia i dati ottenuti, salvo nei casi in cui ci siano delle previsioni specifiche.

Scendendo nel dettaglio, l’ordinanza specifica anche come non sussista l’obbligo di allegazione della suddetta autorizzazione. Ciò perché la sua funzione è puramente organizzativa. Il fatto che possa avere una forma di incidenza sui rapporti tra gli uffici non ha rilevanza nel procedimento di accertamento e, dunque, nel rapporto con il contribuente. Esibire l’autorizzazione non è indispensabile neanche per il controllo della motivazione dell’atto. Tutto ciò procede a far decadere, di fatto, un’intera linea di difesa che, come dimostrato soprattutto in appello in questo caso specifico, ha sempre dato i suoi frutti. L’accertamento fiscale relativo ai conti corrente dei contribuenti è dunque valido anche in assenza di autorizzazione alle indagini bancarie.

Fonte Internet

 

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