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Concorrenza sleale: quando è reato?

La Cassazione chiarisce che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza si realizza anche quando si altera il regime ordinario della competitività con condotte aggressive

La Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 13178/2020 (sotto allegata) chiarisce che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è integrato non solo dal boicottaggio o dallo storno dei dipendenti, ma anche quando, come nel caso di specie, un imprenditore minaccia verbalmente un altro e gli provoca lesioni al fine di coartare la sua volontà e ritirarsi dal settore in cui opera. In questo modo, come chiariscono gli Ermellini, non si lede solo l’iniziativa privata degli imprenditori, ma si compromette anche l’interesse della collettività a beneficiare delle condizioni di vendita di determinati prodotti e servizi, frutto del regolare funzionamento del meccanismo della libera concorrenza.

* Illecita concorrenza con minaccia o violenza e lesioni

* Il ricorso in Cassazione

* Parola alle Sezioni Unite

* Concorrenza illecita se si usa minaccia o violenza

Illecita concorrenza con minaccia o violenza e lesioni

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La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna i due imputati, padre e figlio, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, perché responsabili dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione e in concorso, di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.) e lesioni personali aggravate.

Gli imputati sono stati accusati di aver compiuto atti di concorrenza sleale con minaccia e violenza, consistenti nell’aver pronunciato la frase: “sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non far più ritorno a Pomigliano d’Arco per lavori di spurgo” e nel provocare, colpendolo a calci e a pugni, lesioni guaribili in tre giorni al dipendente di una ditta individuale che effettuava, come gli imputati, lavori di spurgo nella stessa zona, attività di cui rivendicavano l’esclusiva.

 

Il ricorso in Cassazione

Il difensore degli imputati ricorre in sede di legittimità, sollevando tre motivi di ricorso, contestando l’omessa valutazione della testimonianza di un teste della difesa, la credibilità della persona offesa e di un testimone dell’accusa.

La Corte ha inoltre applicato erroneamente la norma di cui all’art. 513 bis c.p. che per la sua integrazione richiede condotte tipicamente concorrenziali come il boicottaggio e lo storno dei dipendenti realizzate con azioni coercitive che impediscono il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale, con esclusione degli atti intimidatori messi in atto dagli imputati.

Il difensore fa inoltre presente che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, che ha superato quello a cui si è ispirata la sentenza d’appello, l’ipotesi del reato in esame non è applicabile “ad atti, come quelli in contestazione, di violenza e minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo mira teleologica dell’agente.” In via subordinata chiede che la questione venga decisa dalle SU.

Parola alle Sezioni Unite

 

La terza Sezione penale rimette la questione alle SS.UU. poiché sull’interpretazione dell’art. 513 bis c.p. c’è in effetti un contrasto interpretativo.

* In base a un primo indirizzo la fattispecie reprime le sole condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti e il rifiuto a contrarre, che si realizzano con atti di violenza o minaccia tali da inibire la normale dinamica imprenditoriale. Per questo indirizzo “la ratio della norma va individuata nella tutela della libera concorrenza, sicché, ai fini dell’integrazione del reato, si ritengono “atti di concorrenza” soltanto quelle condotte concorrenziali ritenute illecite da un punto di vista civilistico, realizzate con metodi di coartazione volti ad ostacolare la normale dinamica imprenditoriale.”

* Per un altro orientamento invece il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. si configura quando l’uso strumentale della violenza o della minaccia impedisce al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività. In questo caso devono considerarsi atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti attivi o impeditivi che un imprenditore commette ai danni di un altro, idonei a falsare il mercato e a fargli acquisire vantaggi immeritati, in danno del soggetto minacciato. Questa interpretazione trova il suo fondamento nella volontà del legislatore di tutelare la libera attività imprenditoriale soprattutto in quelle località in cui la criminalità organizzata di stampo mafioso condiziona fortemente le attività commerciali e produttive.

Non bisogna poi dimenticare quanto previsto dalla norma extrapenale di cui all’art. 2598 c.c., la quale dispone che devono considerarsi atti di concorrenza sleale tutte quelle condotte contrarie ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’azienda altrui. Rientrerebbero quindi nella fattispecie di cui all’art. 583 bis c.p. anche tutti quegli atti intimidatori finalizzati a contrastare la libertà di concorrenza altrui.

Concorrenza illecita se si usa minaccia o violenza

 

La Corte di Cassazione, dopo una complessa e corposa illustrazione dei tre indirizzi giurisprudenziali che si sono sviluppati nel corso degli anni e che hanno fornito diverse interpretazioni delle condotte, risolve il contrasto giurisprudenziale enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513 bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.”

Come spiegato nella motivazione, affinché si configuri il reato di cui all’art. 513 bis c.p è necessario che i soggetti dell’illecito penale, ossia il reo e la persona offesa, operino all’interno dello stesso mercato e offrano ai consumatori gli stessi beni e servizi. Ora, in un mercato concorrenziale libero, ognuno agisce in un contesto di ordinaria competitività. Nel momento in cui però, per affermare la propria preminenza in un determinato settore, come nel caso di specie, si ricorre alla violenza o alle minacce, le dinamiche del mercato vengono naturalmente alterate, perché si va a manipolare la libertà di autodeterminazione dell’imprenditore nelle scelte da effettuare. Ne consegue che la concorrenza risulta sleale per i mezzi utilizzati, che non vanno a ledere comunque solo la libertà dell’imprenditore, ma anche la collettività, che deve poter essere libera di scegliere. La norma infatti tutela sia la libertà economica privata, che gli interessi della collettività.

Alla luce di questo principio deve ritenersi quindi corretto il percorso logico giuridico che ha condotto la Corte d’Appello a disporre la condanna degli imputati per il reato di cui all’art. 513 bis c.p. Le dichiarazioni della persona offesa, i documenti sanitari acquisiti e le dichiarazioni rese dal genero della persona offesa e dalla Polizia di Stato (che ha potuto riscontrare personalmente le lesioni al volto cagionate dagli imputati, presenti in zona, dagli stessi inseguiti e fermati mentre si trovavano a bordo di un autocarro), confermano la versione dei fatti rappresentati dalla stessa. Il ricorso deve quindi essere rigettato con condanna alle spese a carico dei due imputati.

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Fonte internet

 

 

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