Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il Coniuge Tradito Ha Diritto al Risarcimento Danni?

Si può ottenere un risarcimento danni in caso di infedeltà coniugale?

 

Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che il coniuge tradito pubblicamente dal proprio partner (moglie o marito), può richiedere il risarcimento del danno subito nel caso in cui nella causa di separazione non sia stato pronunciato l’addebito della separazione.

La sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione I Civile ha sancito il principio di risarcibilità dei danni che derivano dall’infedeltà coniugale.

L’infedeltà coniugale o tradimento del coniuge rappresenta in Italia una delle cause più frequenti di crisi coniugali e di richiesta di separazione. La sentenza ha confermato un orientamento giurisprudenziale che era già osservato negli ultimi anni, affermando che il coniuge tradito ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale anche nel caso in cui all’altro coniuge non sia stata addebitata la separazione.

Nelle cause di separazione coniugale, infatti, il Giudice è tenuto a verificare, caso per caso se il tradimento o infedeltà coniugale sia la causa che ha originato la crisi coniugale o se invece non sia solo la conseguenza di una crisi matrimoniale già in atto.

Con la sentenza n. 18853 del 15/09/2011 la Suprema Corte afferma che i doveri coniugali derivanti dal matrimonio non sono solo morali, ma hanno natura giuridica e che la loro violazione quando è palese può dar luogo ad un illecito civile e comportare quindi anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile.

La sentenza in esame non ha solo sancito quanto precedentemente affermato anche con la sentenza del 10 Maggio 2005 n.9801, ma vi ha aggiunto un quid novi, un qualcosa di nuovo:

– La violazione dei doveri coniugali può determinare una sanzione a natura risarcitoria indipendentemente dall’eventuale richiesta di addebito in sede di separazione dei coniugi.

– La mancanza di addebito, anche nel caso di separazione consensuale, non è preclusiva di separata azione civile per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri discendenti dall’art. 143 del Codice Civile (“Infedeltà coniugale”) e riguardanti diritti costituzionalmente garantiti.

– Qualora ne sussistano i presupposti, l’azione per far valere l’illecito civile deve ritenersi del tutto autonoma rispetto agli strumenti previsti dal diritto di famiglia.

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