Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Responsabilità caduta supermercato: ultime sentenze

Danno cagionato da cose in custodia; responsabilità oggettiva e caso fortuito; diritto del danneggiato; risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; presenza di verdura sul pavimento del supermercato; pavimento bagnato e scivoloso.

In quali casi sussiste la responsabilità del supermercato? Quando si configura la condotta colposa del personale? In caso di caduta del cliente nel supermercato è sempre escluso il concorso di responsabilità del danneggiato? Per conoscere le risposte a queste e a tante altre domande, leggi le ultime sentenze.

Caduta supermercato: riparto dell’onere probatorio

L’honus probandi posto a carico dell’attore-danneggiato nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva (composto da fatto lesivo, danno ingiusto e rapporto di causalità) cioè provare che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa, per le sue caratteristiche, abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno, senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno, mentre il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani del danneggiato, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode (nella specie: una cliente era caduta all’interno di un supermercato aveva urtato contro un pan-cale di legno mal posizionato ed era caduta a terra).

Tribunale Arezzo, 08/10/2020, n.449

Acini d’uva sul pavimento di un supermercato

L’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d’uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell’insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall’altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell’infortunio).

Cassazione civile sez. VI, 16/05/2017, n.12027

Ostacolo a terra tra i banchi di un supermercato

La presenza di un ostacolo a terra (cartone) tra i banchi di un supermercato non costituisce un fattore di rischio anomalo per l’ambiente, nel caso in cui l’oggetto in questione sia chiaramente visibile. Lo stesso rischio è infatti correlato ad attività non impedibili quali il momentaneo abbandono del carrello o della borsa della spesa da parte dei clienti o il deposito di merce fuori scaffale da parte della gestione. In caso di caduta non opera quindi il meccanismo responsabilitario di cui all’art. 2051 c.c.

Tribunale Genova, 12/04/2013

Responsabilità del supermercato: quando si configura?

Sussiste la responsabilità del supermercato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.

Nel caso di specie non risulta dedotto né provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell’evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice.

Ne deriva l’affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest’ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all’integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse.

Tribunale Trento, 01/08/2012, n.726

Caduta sul pavimento bagnato e scivoloso

Ai fini dell’affermazione della responsabilità oggettiva per cose in custodia ex art. 2051 c.c. della società gestrice di ipermercato per la caduta di un cliente sul pavimento bagnato e scivoloso prossimo al banco verdure, è sufficiente il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, senza che abbia rilevanza l’eventuale comportamento colposo del danneggiante.

E’ da escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato, perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto, anche perché il supermercato è un luogo di grande afflusso di clienti.

Tribunale Savona, 04/07/2012

Supermercato: caduta causata da una foglia di insalata

In caso di caduta occorsa presso le casse di un supermercato a causa di una foglia di insalata, seguita da altra caduta nel tentativo di lasciare il posto, non potendo discernere quale delle due abbia cagionato il danno, ritenuto che la prima costituisca l’antecedente eziologico necessario alla causazione del secondo, avendo avuto quest’ultimo un’efficacia causale tale da costituire ulteriore contributo nel produrre il pregiudizio, entrambe le cadute devono ritenersi concorrenti nella misura del 50% ciascuna nella produzione del danno.

Tribunale Trieste, 12/08/2011, n.942

Responsabilità per danni da cose in custodia

Ai fini della configurabilità della fattispecie oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cose in custodia), non è indispensabile che il bene custodito abbia un’intrinseca pericolosità; ne consegue che, ai sensi del citato articolo, tutte le cose possono costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura o qualità, siano esse inerti o in movimento. Anche una foglia d’insalata, pur non avendo un’autonoma pericolosità, può essere conseguentemente ritenuta idonea a produrre un danno, ove la sua presenza (nel caso in esame poiché aveva reso scivoloso il pavimento di un supermercato e provocato la caduta del cliente) dia luogo a un evento dannoso.

Corte appello Firenze sez. II, 25/05/2010, n.851

Risarcimento del danno morale

Deve essere accordato il risarcimento del danno morale all’attrice caduta su pavimento bagnato e scivoloso di ipermercato perché è concretamente riscontrabile una condotta colposa del personale dell’ipermercato, di cui risponde la società datrice di lavoro ex art. 2049 c.c. Il pavimento, infatti, avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione.

Tribunale Milano sez. X, 09/12/2008, n.14528

Concorso di responsabilità del danneggiato: quando è escluso?

Ai fini dell’affermazione della responsabilità obiettiva per cose in custodia ex art. 2051 c.c. della società gestrice di ipermercato per la caduta di una cliente sul pavimento bagnato e scivoloso prossimo al banco verdure è sufficiente il semplice nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, senza che abbia rilevanza l’eventuale comportamento colposo del danneggiante.

È da escludersi un concorso di responsabilità della danneggiata caduta sul pavimento bagnato e scivoloso di un ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione.

Tribunale Milano sez. X, 09/12/2008, n.14528

Pezzi di verdura sparsi sul pavimento del supermercato

Ai fini della responsabilità del proprietario o custode ex art. 2051, se la cosa non è intrinsecamente pericolosa, occorre che un fattore causale anche umano intervenga nella cosa e si innesti nella serie eziologica; tale fattore peraltro deve essere esterno, e non può essere costituito dalla condotta colposa o dolosa del custode, che deve essere invece provata secondo i normali canoni di cui all’art. 2043.

Pertanto, nel caso di accidentale caduta di un cliente in un supermercato a causa di alcuni pezzetti di verdura sparsi sul pavimento, l’eventuale responsabilità va accertata ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non dell’art. 2051, e sussiste solo se l’entità della sporcizia o altre circostanze fanno sorgere in capo al titolare uno specifico dovere di rimozione.

Corte appello Milano, 15/05/1998

Caduta: responsabilità e risarcimento dei danni

Il pavimento di piastrelle di un supermercato va ritenuto di per sè insidioso e tale da far sorgere, in caso di caduta, la responsabilità ed il conseguente obbligo al risarcimento dei danni in capo al gestore. Grava sul gestore di un esercizio aperto al pubblico (nella specie, un supermercato) l’obbligo generale di prudenza e diligenza nell’allestire i locali e mantenerli privi di insidia per la deambulazione al fine di evitare il prevedibile rischio di cadute dei clienti intenti ad esaminare la merce esposta sugli scaffali.

Tribunale Verona, 04/06/1997

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