La penale non è una clausola vessatoria: basta una firma? IDFOX Investigazioni

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Le clausole con cui le parti determinano in anticipo la misura del risarcimento in caso di recesso o di inadempimento necessitano di specifica approvazione?

Le parti sono sostanzialmente libere di inserire all’interno di un contratto le clausole e le condizioni che ritengono più opportune. Ce ne sono tuttavia alcune che, a causa del loro particolare “peso”, necessitano di una specifica approvazione da parte di chi le accetta; è il caso, ad esempio, delle condizioni generali previste nelle polizze assicurative oppure negli altri contratti “standardizzati” contenuti in moduli o formulari che il cliente deve solo sottoscrivere.

 

 

In ipotesi del genere, la legge dice che le condizioni particolarmente gravose per una delle parti (come, ad esempio, quella che prevede una facoltà unilaterale di recedere dall’accordo oppure particolari limitazioni di responsabilità) debbano essere specificamente sottoscritte dal contraente. In questo contesto si pongono i seguenti quesiti: la penale è una clausola vessatoria?  Basta una firma perché sia valida? Vediamo cosa ha stabilito la giurisprudenza.

Indice

* La penale è una clausola vessatoria?

* Clausola penale: serve la doppia firma?

* Cosa succede se la penale è eccessiva?

La penale è una clausola vessatoria?

Secondo la prevalente giurisprudenza [1], la clausola penale, inserita in un contratto, non si considera “vessatoria” e, pertanto, non richiede la doppia sottoscrizione per poter essere efficace.

La “penale” è la previsione, in contratto, del risarcimento del danno che, in caso di inadempimento o recesso, il debitore dovrà versare al creditore, a prescindere da qualsiasi prova offerta da quest’ultimo dell’effettivo pregiudizio subìto [2].

Essa, dunque, scatta per il solo fatto di non aver rispettato l’accordo.

Nello stesso tempo, però, il creditore non può chiedere un ulteriore indennizzo in tribunale, così come il debitore non può dimostrare che il danno è inferiore rispetto all’ammontare della penale.

Insomma, in buona sostanza, la funzione della penale è quella di fissare, in via anticipata e forfettaria, la misura del risarcimento del danno, evitando contestazioni, prove e cause.

Clausola penale: serve la doppia firma?

Come anticipato, per la validità della penale non serve la cosiddetta “doppia firma” sul contratto (ossia quella apposita sulla clausola che richiama, in uno, tutte le clausole vessatorie); la “doppia firma” è imposta solo per le clausole vessatorie, ossia quelle che comportano una particolare sproporzione di pesi tra le parti (di norma, a favore di chi ha redatto la scrittura) [3], e tale non è la penale.

La giurisprudenza ricorda che, in materia contrattuale, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non necessitano di specifica approvazione.

Cosa succede se la penale è eccessiva?

Va tuttavia ricordato che esiste un orientamento giurisprudenziale che sostiene la tesi contraria.

Secondo il Tribunale di Milano [4], in materia di clausole penali inserite nel contratto e di validità delle stesse, la penale assume carattere vessatorio quando appare sproporzionata rispetto all’equilibrio complessivo del contratto, anche qualora di per sé non rivesta natura vessatoria e non rientri tra le clausole di cui all’art 1341 c.c.

Si pensi alla penale che prevede un risarcimento del tutto sproporzionato rispetto al valore reale della prestazione oggetto del contratto.

Secondo questa tesi, spetta al giudice valutare se la penale è effettivamente una clausola vessatoria – che necessita quindi della doppia sottoscrizione a pena di inefficacia – oppure no [5].

In ogni caso, anche qualora non fosse ritenuta vessatoria, contro la clausola penale eccessivamente onerosa è possibile fare ricorso al giudice affinché determini una riduzione della stessa [6].

A tal proposito, si legga l’articolo dal titolo Penale: cos’è e cosa fare se è eccessiva?

note

[1] Cass., sent. n. 18550 del 30.06.2021; Trib. Padova sent. n. 274 del 29.01.2015.

[2] Art. 1382 cod. civ.

[3] Art. 1341 cod. civ.

[4] Trib. Milano, n. 109 del 09.01.2023.

[5] Trib. Verona, sent. n. 1385 del 06.07.2023.

 

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