L’IMPUTATO HA DIRITTO ALL’OBLAZIONE PROCESSUALE. Indagini Difensive IDFOX Milano

L’IMPUTATO HA DIRITTO ALL’OBLAZIONE PROCESSUALE

La Cassazione illustra la differenza tra oblazione processuale e quella facoltativa di cui gli art. 162 e 162-bis c.p. L’oblazione processuale (art.162 c.p.) è un diritto soggettivo dell’imputato, pertanto, il giudice deve esclusivamente controllare le condizioni formali che ne consentono l’ammissione ed è obbligato a consentirla dichiarando, dopo il pagamento della somma, estinto il reato, mentre l’oblazione facoltativa (art. 162-bis c.p.) dipende dal potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla in relazione alla gravità del fatto. La terza sezione penale chiarisce la differenza con la sentenza n. 45734/2023.

Nella specie, Il Tribunale di Salerno affermava di non doversi procedere nei riguardi dei reati art. 110 cod.pen. e 1216 cod. nav. (capo 1) e art. 110 cod. pen. e 1231 cod. nav. (capo 2) in quanto estinti per avvenuto pagamento dell’oblazione ma, il Procuratore generale impugnò tale decisione perché il Giudice non aveva controllato l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dei reati commessi, requisito fondamentale per avere l’estinzione dei reati (art. 162-bis terzo comma c.p.).                                                                  l ricorso è fondato, i giudici affermano che le violazioni impugnate prevedevano entrambe la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, per cui, ai fini dell’oblazione, si deve applicare l’art. 162-bis e non l’art. 162 cod. pen. La giurisprudenza spiegò che l’oblazione processuale (art. 162 cod. pen.) riguardava le contravvenzioni punibili con la sola pena dell’ammenda mentre quella facoltativa (ex. art. 162-bis cod. pen.) riguardava le contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda.                 Nello specifico, il Procuratore generale osservò che gli imputati non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime, competenti sulle verifiche dei requisiti ovvero del Registro navale per i requisiti di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato di sicurezza. Quindi, per errore era stata dichiarata l’estinzione in violazione dell’art. 162-bis cod. pen. terzo comma. e per tale motivo, la sentenza impugnata venne annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.

La Corte Suprema di Cassazione – III Sez. Penale – Sentenza del 12.07.2023 n. 45734

 

 

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