Milano: Investigatore Privato. Quando non si ha più diritto al mantenimento: la Cassazione definisce quanto dura un assegno divorzile e quando cessa.  

Milano: Investigatore Privato. Quando non si ha più diritto al mantenimento: la Cassazione definisce quanto dura un assegno divorzile e quando cessa.

Quando impone l’obbligo di pagare l’assegno divorzile all’ex coniuge, il giudice non fissa mai una data di scadenza. Potremmo dire che si tratta di un impegno economico a tempo indeterminato. Tuttavia, esiste più di un caso in cui è possibile liberarsi da tale adempimento. Qui di seguito, facendo riferimento ad alcune delle più importanti sentenze della Cassazione che hanno affrontato l’argomento, vedremo quando si perde il diritto all’assegno divorzile.

 

 

Ma attenzione: per interrompere il versamento degli alimenti all’ex non basta il verificarsi di uno dei seguenti eventi, ma è necessario presentare un ricorso in tribunale. Difatti solo il giudice può stabilire quando cessa il diritto all’assegno divorzile e quindi revocare la sua precedente sentenza. Chi fa da sé, rischia una querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Indice

* Quando non si ha più diritto all’assegno divorzile?

* Mancata ricerca di un posto di lavoro

* Nuove nozze

* Nuova convivenza

* La rinuncia al mantenimento

* Il mutamento delle condizioni economiche di una delle parti

* Morte di uno dei due ex coniugi

* Annullamento del matrimonio

Quando non si ha più diritto all’assegno divorzile?

Per stabilire quando decade l’assegno di mantenimento per la moglie (o, in quei pochi casi in cui succede, per il marito) è necessario analizzare le principali indicazioni fornite dalla giurisprudenza. Eccole qui di seguito.

Mancata ricerca di un posto di lavoro

L’assegno divorzile spetta solo nel caso in cui la situazione di incapacità economica non sia da attribuire a un comportamento colpevole o inerte del richiedente. Sicché, se anche il giudice dovesse riconoscergli il mantenimento, tale diritto potrebbe venir meno se questi dovesse venir meno all’obbligo di cercare un’occupazione per rendersi indipendente: obbligo tuttavia che presuppone un’età ancora giovane (sotto i 40) e uno stato di salute compatibile con un’attività lavorativa.

Nuove nozze

Se l’ex coniuge dovesse risposarsi perderebbe in automatico l’assegno divorzile. È l’applicazione del principio di autoresponsabilità in forza del quale ogni scelta comporta delle conseguenze, anche se determinano un peggioramento della situazione pregressa. Non perché si contrae matrimonio con una persona disoccupata si può pretendere che l’ex mantenga anche la nuova famiglia.

Questo è l’unico caso in cui l’ex coniuge perde il diritto all’assegno divorzile già per il semplice verificarsi dell’evento (le nuove nozze), senza necessità che intervenga una sentenza del giudice. In tale ipotesi, quindi, si può fare a meno del ricorso al giudice.

Nuova convivenza

L’instaurazione di una nuova convivenza, purché stabile e fondata sui presupposti del matrimonio (cosiddetta convivenza more uxorio), fa cessare l’assegno di mantenimento. Non basta quindi una convivenza occasionale o quella “di opportunità” (come nel caso di ospitalità per evitare la duplicazione delle spese dell’affitto). La nuova coppia deve aver condiviso un progetto di vita comune, caratterizzato dalla reciproca convivenza e contribuzione ai doveri della famiglia. A volte è solo la durata della convivenza a determinare se questa possa definirsi stabile o meno. Ma possono concorrere altri elementi come la nascita di un figlio, oppure la partecipazione alle spese di ristrutturazione, la modifica della residenza, la registrazione al Comune oppure la firma di un contratto di convivenza.

Di recente, le Sezioni Unite della Cassazione, con una sentenza del 2021, hanno stabilito che l’assegno divorzile non cessa automaticamente con l’instaurazione di una nuova convivenza more uxorio. Esso infatti potrebbe proseguire qualora:

* il nuovo partner non abbia un reddito sufficiente per mantenere la coppia;

* e sempre che l’incapacità economica dell’ex coniuge beneficiario sia da attribuire alla sua rinuncia, all’epoca del matrimonio, alla carriera lavorativa per prendersi cura della casa e della famiglia.

Tale condizione deve quindi essere valutata da un giudice che terrà conto delle specificità del caso. Ecco perché, a differenza della precedente ipotesi delle nuove nozze, in questa la cessazione del mantenimento non è automatica ma richiede sempre un ricorso in tribunale.

La rinuncia al mantenimento

Nulla esclude che, tra gli ex coniugi, sopraggiungano dei nuovi accordi modificativi della pronuncia del giudice con cui questi aveva disposto l’obbligo di pagamento dell’assegno divorzile. I due potrebbero quindi accordarsi per la cessazione dell’obbligo di versamento degli alimenti a fronte, ad esempio, dell’intestazione di una casa, dell’attribuzione di un assegno più cospicuo in favore del figlio o ancora di una somma unica e forfettaria (cosiddetto assegno una tantum).

Il mutamento delle condizioni economiche di una delle parti

Il giudice fissa l’assegno divorzile sulla base della situazione economica delle parti fotografata al momento della cessazione del matrimonio. Ma le condizioni potrebbero mutare e, in tal caso, la sentenza potrebbe essere oggetto di revisione. Così è possibile:

* che il coniuge beneficiario ottenga un nuovo lavoro o una promozione che gli consentano di raggiungere l’autosufficienza economica;

* che il coniuge obbligato perda il lavoro o subisca una riduzione della capacità lavorativa che diminuiscano le sue possibilità reddituali.

Una circostanza che potrebbe determinare la riduzione dell’assegno divorzile è l’instaurazione di un nuovo nucleo familiare, con nascita di un figlio, da parte del coniuge obbligato. Posto infatti il diritto costituzionale ad avere una famiglia, che non può certo subire restrizioni per via dell’obbligo di mantenimento, l’ammontare dell’assegno può essere oggetto di revisione.

Morte di uno dei due ex coniugi

L’assegno di mantenimento è una prestazione “personale” che, pertanto, cessa con la morte di una delle due parti. Pertanto:

* se muore il soggetto obbligato, i suoi eredi non dovranno corrispondere alcuna somma all’ex coniuge ancora in vita;

* se muore il soggetto beneficiario, i suoi eredi non potranno pretendere alcunché dall’ex coniuge superstite.

Resta salva la possibilità, nel caso di morte del soggetto obbligato, di chiedere una rendita a carico dell’eredità se si trova in evidente stato di bisogno tale da compromettere la sua stessa sopravvivenza.

Annullamento del matrimonio

Un tempo, l’annullamento del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico determinava l’automatico venir meno dell’assegno divorzile. Nel 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno modificato tale interpretazione stabilendo che, anche in questo caso, è il giudice a decidere caso per caso.

Fonte internet

Articolo precedente
Milano: Investigatore Privato. Come la convivenza prematrimoniale incide sul mantenimento e come si determina l’assegno divorzile. Analisi della sentenza n. 35385 della Corte di Cassazione.
Articolo successivo
Milano: Investigatore Privato. Il medico deve risarcire il paziente anche se ha rispettato le linee guida?
Menu