Pensione di reversibilità al coniuge superstite

Pensione di reversibilità al coniuge superstite

Le regole sul diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del marito, della moglie, del padre o della madre: la guida.

La pensione di reversibilità costituisce un importante strumento di tutela previdenziale, destinato ai familiari di un pensionato o di un lavoratore deceduto. I destinatari di tale misura sono il coniuge superstite e i figli, inclusi adottivi e minori affidati. Lo scopo è garantire loro un sostegno economico automatico alla morte del proprio parente e, quindi, al venir meno del contributo economico che quest’ultimo apportava. In questo articolo vedremo come funziona la pensione di reversibilità al coniuge superstite, quali sono i requisiti e le condizioni. Vedremo poi se la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge separato o divorziato. Ci soffermeremo infine sui diritti dei figli per comprendere quali sono i presupposti richiesti dalla legge per trasmettere loro tale contributo dell’Inps. Ma procediamo con ordine.

 

 

Indice

* A chi spetta la pensione di reversibilità?

* Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità?

* Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

* Quando i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità?

A chi spetta la pensione di reversibilità?

Il coniuge superstite del pensionato o del lavoratore assicurato deceduto ha il diritto alla pensione di reversibilità in via automatica: la legge non richiede alcuna condizione, requisito o presupposto per ottenere tale assegno.

Tale diritto spetta anche ai componenti superstiti delle unioni civili.

Nulla spetta invece al convivente di fatto superstite, anche se la convivenza è stata “registrata” al Comune. Questo è l’orientamento attuale della Cassazione (Cass. 3 novembre 2016 n. 22318).

 

 

Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità?

Il coniuge separato, indipendentemente dalla presenza di addebito o colpa per la fine del matrimonio, mantiene il diritto alla pensione di reversibilità. Questo principio si applica a prescindere dall’eventuale accordo di separazione che preveda l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento.

L’INPS, con un orientamento giurisprudenziale aggiornato, ha superato la precedente interpretazione che limitava il diritto alla pensione di reversibilità ai soli coniugi separati titolari di assegno alimentare. Di conseguenza, anche il coniuge separato senza diritto agli alimenti è ora equiparato, ai fini previdenziali, al coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità.

Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

Oltre ai casi precedentemente analizzati, anche il coniuge divorziato può avere diritto alla pensione di reversibilità, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 

il coniuge defunto deve aver accumulato i necessari requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla legge;

* il rapporto assicurativo del defunto deve essere iniziato prima della data della sentenza di divorzio;

* il coniuge divorziato deve essere titolare di un assegno divorzile stabilito per sentenza giudiziaria;

* il coniuge divorziato non deve aver contratto un nuovo matrimonio. Qualora il coniuge divorziato si sia risposato, viene meno il diritto alla pensione, a meno che il nuovo matrimonio non si sia concluso per morte del coniuge o per un ulteriore divorzio prima del decesso del primo coniuge assicurato o pensionato.

La giurisprudenza ha affrontato il dibattito relativo al diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge divorziato, anche in presenza di un assegno divorzile erogato in un’unica soluzione (una tantum), stabilendo che in tale circostanza l’ex coniuge non ha diritto alla pensione (Cassazione Sezioni Unite 24 settembre 2018 n. 22434, Cassazione 5 maggio 2016 n. 9054). Tuttavia, decisioni precedenti avevano interpretato diversamente la situazione, considerando la natura previdenziale del diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dalla modalità di pagamento dell’assegno di divorzio.

In caso di nuovo matrimonio del coniuge defunto, la pensione di reversibilità può essere concessa sia al coniuge divorziato che al coniuge superstite, purché entrambi ne soddisfino i requisiti. Qualora vi siano più coniugi divorziati aventi diritto, la pensione verrà equamente divisa tra tutti. La ripartizione delle quote della pensione viene determinata dal Tribunale, che considera principalmente la durata dei matrimoni. Tuttavia, il giudice deve tenere conto anche di altri fattori, come la durata e la stabilità della convivenza anteriore al matrimonio con il defunto.

Nel caso in cui si verifichi la scomparsa o un nuovo matrimonio del coniuge superstite, il coniuge divorziato che beneficiava di una parte della pensione di reversibilità acquisisce il diritto a ricevere l’intera somma. Analogamente, il coniuge superstite diventa l’unico beneficiario dell’intero trattamento pensionistico qualora il coniuge divorziato perda il diritto alla prestazione.

Per garantire un’equa distribuzione delle quote pensionistiche, sono previsti alcuni correttivi che tengono conto di diversi fattori:

* l’importo dell’assegno percepito dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex partner è un elemento chiave nella determinazione delle quote. Questo parametro è fondamentale per assicurare che la suddivisione rifletta in modo appropriato la situazione economica precedente al decesso;

* le condizioni personali e finanziarie dei soggetti coinvolti sono attentamente valutate per prevenire eventuali disparità eccessive. L’obiettivo è evitare che il coniuge divorziato sia privato dei mezzi necessari per sostenere un tenore di vita adeguato, che l’assegno divorzile avrebbe dovuto garantirgli nel tempo.

Questi criteri equitativi sono essenziali per assicurare che la distribuzione della pensione di reversibilità sia gestita in modo giusto e considerato, rispettando le esigenze e le situazioni di tutti i soggetti coinvolti.

Quando i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità?

Alla pensione di reversibilità hanno diritto i figli se in possesso dei se:

* i figli minorenni. Sono inclusi i figli nati dopo la morte del genitore a patto che non siano decorsi più di 300 giorni dal decesso stesso;

* i figli maggiorenni solo se studenti e sempre che non abbiano più di 21 anni se frequentanti la scuola media o professionale oppure più di 26 anni se frequentanti l’università ed entro i tempi regolari del corso.

È necessario che i figli studenti risultino a carico del genitore al momento del decesso. In caso di svolgimento di attività lavorativa, la pensione spetta solo se il reddito annuo da essa derivante è inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) maggiorato del 30% (€ 8.878,92 nel 2022), e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

La pensione viene riconosciuta ai figli, senza limite di età, a patto che abbiano una inabilità permanente e totale a qualsiasi lavoro, riconosciuta alla morte del genitore.

 

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