Si può controllare l’auto del coniuge con il GPS? SI! Agenzia IDFOPX MILANO

GPS in macchina: è reato?

Si può controllare l’auto del coniuge con il GPS?

Secondo la Cassazione, è legittimo utilizzare il GPS nell’auto del coniuge (o di chiunque altro) senza violarne la privacy. Tale condotta non può essere considerata quindi un reato, né può dar luogo a richieste di risarcimento o altre conseguenze legali.

Non è tutto. Seppure è vero che nascondere un registrare audio nella casa comune (quella cioè condivisa tra coniugi o partner conviventi) integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, nel caso in cui detto apparecchio si trovi nell’auto non si configura alcun illecito penale.

 

È reato istallare un Gps sull’auto del marito o della moglie per controllarne i movimenti?

Si può installare un dispositivo segreto per controllare, tramite il satellite, gli spostamenti in auto del coniuge? È reato il GPS in macchina? Tale strumentazione è, di norma, utilizzata dal datore di lavoro per verificare il tragitto compiuto dal dipendente: la legge glielo consente, previa informativa scritta al conducente. Ma, in ambito familiare, si può nascondere un GPS all’interno dell’auto per procurarsi le prove di un eventuale tradimento. L’infedeltà, che determina il cosiddetto «addebito» in caso di separazione, fa venir meno il diritto al mantenimento.

 

Stante la delicatezza della questione ci si è quindi chiesto se una condotta del genere possa essere considerata una violazione della privacy. Il dubbio è così finito sul banco della Cassazione che ha fornito importanti chiarimenti con la sentenza n. 3446/24.

Indice

* Si può controllare l’auto del coniuge con il GPS?

* La vicenda

* GPS con registratore in macchina: quando è lecito

* Microfono e GPS nell’auto non sono reato

* Come si spiega questa sentenza?

 

La vicenda

Un uomo, ormai separatosi dalla moglie, si era messo a spiarla. Aveva così installato un dispositivo Gps dotato di microfono all’interno dell’autovettura di quest’ultima che gli consentiva di ascoltare le conversazioni intervenute all’interno del veicolo.

L’uomo cercava prove di eventuali relazioni di quest’ultima.

GPS con registratore in macchina: quando è lecito

Se l’installazione del GPS nell’auto era già stata ritenuta lecita dalla Cassazione in passato, ciò che sorprende della sentenza in commento è il fatto di aver sdoganato anche l’utilizzo del registratore a distanza.

La giurisprudenza ha sempre detto che, al di là del luogo ove viene nascosto il microfono, se chi sta “captando le conversazioni” non è presente sul luogo si verifica sempre il reato di interferenze illecite nella vita privata.

In questo caso però la Corte ha cambiato opinione rispetto ai precedenti. Secondo la Cassazione l’abitacolo di un’autovettura – in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione – non può essere considerato luogo di privata dimora. Lo diventa solo se tale veicolo viene strutturato e utilizzato come privata abitazione (si pensi a un camper o a una roulotte) oppure quando di fatto viene a tale uso (si pensi a un senza tetto che dorme in macchina).

Microfono e GPS nell’auto non sono reato

Con specifico riferimento al reato di “illecite interferenze nella vita privata (previsto dall’articolo 615 bis cod. pen.) e da tutti chiamato “violazione della privacy”, la Cassazione ha affermato così il principio secondo cui «non integra reato la condotta di chi istalla nell’auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica. Oggetto, infatti, dell’articolo 615-bis cp è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’articolo 614 cod. pen. tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via».

Come si spiega questa sentenza?

La sentenza n. 3446/24 della Cassazione sottolinea che la protezione della privacy secondo l’articolo 615-bis del Codice Penale è limitata a specifici luoghi indicati nell’articolo 614, tra cui non rientra un’automobile parcheggiata su una via pubblica. Questo principio stabilisce un importante precedente per la definizione di “luogo privato” in relazione alla tutela della privacy.

 

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