Sospensione del sequestro e della confisca in presenza di debito tributario dilazionato. IDFOX Investigazioni

Come evitare sequestro con debito tributario rateizzato?

Sospensione del sequestro e della confisca in presenza di debito tributario dilazionato.

Il contribuente che ha commesso reati tributari e che pertanto è indagato o processato si trova a subire il sequestro finalizzato alla confisca dei suoi beni. Tale misura è rivolta a recuperare quanto sottratto all’Erario. Ma che succede se l’imputato decide di pagare spontaneamente e, non potendolo fare in un’unica soluzione, propone una dilazione? Vediamo se e come evitare il sequestro con un debito tributario rateizzato.

Come vedremo a breve la richiesta di rateazione del debito con Agenzia delle Entrate può essere un valido sistema per evitare gli effetti negativi sul proprio patrimonio.

 

 

Analizziamo innanzitutto la previsione contenuta nella riforma del sistema sanzionatorio che mira a valorizzare l’impegno del contribuente-evasore nel restituire allo Stato quanto indebitamente sottratto o percepito.

Indice

* Si possono sequestrare i beni di chi ha in corso una rateazione?

* Quando viene disposto il sequestro e la confisca?

* La richiesta di rateizzazione blocca il sequestro dei beni dell’evasore?

* Il ravvedimento speciale

Si possono sequestrare i beni di chi ha in corso una rateazione?

Non è più possibile procedere al sequestro finalizzato alla confisca in ambito di reati tributari se il soggetto interessato sta estinguendo il debito tributario attraverso un piano di rateizzazione, a patto che rispetti i versamenti e non vi sia un effettivo rischio di dissolvimento del proprio patrimonio.

Questa disposizione è applicabile anche nel caso di rateizzazione derivante dall’opzione per il ravvedimento speciale introdotto con la legge di bilancio dell’anno precedente (legge 197/2022).

 

 

Quando viene disposto il sequestro e la confisca?

Facciamo un passo indietro per comprendere meglio come e quando viene disposto il sequestro sui beni del contribuente.

Secondo l’articolo 12 bis del dlgs 74/2000, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per reati tributari, viene ordinata la confisca dei beni rappresentativi del guadagno o del valore ottenuto dal reato, a meno che non appartengano a soggetti non coinvolti nel reato, o, qualora ciò non fosse fattibile, la confisca di beni equivalenti in valore al detto guadagno o valore, di cui l’imputato disponga.

La confisca non si applica alla quota che il contribuente si impegna a pagare allo Stato, anche in caso di sequestro. Se il pagamento non avviene, la confisca viene sempre eseguita.

Per salvaguardare il valore o il guadagno derivante dal reato, già nella fase delle indagini preliminari, la Procura di solito richiede al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di ordinare il sequestro preventivo di beni e disponibilità, in modo da facilitare la confisca in caso di condanna definitiva, prevenendo rischi di dispersione dei beni.

Secondo la giurisprudenza consolidata, se il debito tributario è stato già saldato dall’interessato in via amministrativa, non si può procedere alla confisca (e dunque al sequestro preventivo), poiché ciò comporterebbe un ingiustificato arricchimento dello Stato (il pagamento del debito prima all’ente tributario e poi alla giustizia tramite confisca).

Nel contesto di sequestro preventivo e rateizzazione del debito tributario, per evitare questa duplicazione, è prevista la restituzione del sequestro equivalente all’importo già versato allo Stato.

La richiesta di rateizzazione blocca il sequestro dei beni dell’evasore?

Con la riforma del sistema sanzionatorio, ora si dà maggior peso alla rateizzazione del debito tributario, considerando non solo le quote già versate (come avveniva già in precedenza e per come descritto sopra) ma anche quelle future, da versare a rate.

In pratica, è stato stabilito che il sequestro di beni destinato alla confisca non può essere ordinato se il debito tributario è in fase di estinzione tramite rateizzazione, anche in seguito a procedure conciliatorie o di adesione, purché:

* il contribuente sia in regola con i pagamenti;

* non vi sia un reale pericolo di dispersione del patrimonio, valutabile in base alle condizioni di reddito, patrimoniali o finanziarie del reo, considerando anche la gravità del reato.

Questa disposizione è applicabile anche a chi, all’entrata in vigore della nuova norma, ha già un sequestro in atto e una rateizzazione del debito. In buona sostanza l’applicazione della riforma è retroattiva per via del principio del favor rei, trattandosi di una disposizione di favore per il contribuente.

Il ravvedimento speciale

Lo stop al sequestro in presenza di rateazione del debito tributario trova applicazione anche se la rateizzazione sia stata avviata a seguito di ravvedimento speciale (così dispone l’articolo 1, commi da 174 a 178, legge 197/2022). Ma non solo.

Sembra infatti di poter estendere l’istituto anche ad altri strumenti come la definizione delle liti pendenti, l’adesione all’invito al contraddittorio, la rottamazione, ecc.

 

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