Buoni fruttiferi: Poste paga al risparmiatore somme inferiori a quelle dovute La Corte d’appello di Lecce, con una decisione che apre la strada a richieste di rimborso nei confronti di Poste Italiane, dichiara che la ritenuta fiscale sui BFP va applicata al momento della liquidazione

Buoni fruttiferi: Poste paga al risparmiatore somme inferiori a quelle dovute

La Corte d’appello di Lecce, con una decisione che apre la strada a richieste di rimborso nei confronti di Poste Italiane, dichiara che la ritenuta fiscale sui BFP va applicata al momento della liquidazione

* Ritenuta fiscale BFP

* La gerarchia delle fonti

* Il diritto al rimborso

La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza Sent. n. 608 del 06/07/2023, ha dichiarato che la ritenuta fiscale sui BFP, appartenenti alla serie Q/P, deve essere applicata al momento della liquidazione e non anticipatamente anno per anno. Ciò comporta un maggiore rendimento del credito per il risparmiatore rispetto a quello riconosciuto da Poste Italiane.

Infatti, Poste Italiane procede ad applicare la ritenuta fiscale annualmente sulla capitalizzazione degli interessi maturati, secondo quanto indicato dal DM Tesoro 23 giugno 1997 per il quale gli interessi maturati annualmente sui BFP per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente, con cadenza bimestrale, al netto della ritenuta fiscale.

Mentre secondo la Corte la normativa di riferimento è il D. Lgs. 239/1996 che impone di applicare la ritenuta del 12,50% quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore del buono e pertanto al momento del suo rimborso.

La gerarchia delle fonti

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Afferma infatti la Corte d’Appello che “per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, il conflitto tra norme di grado diverso impone la disapplicazione del D.M. 23 giugno 1997 in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. n. 600 del 1973, D.L. n. 556 del 1986 e relativa legge di conversione D.Lgs. n. 239 del 1996), con la conseguenza che, in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto sul rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P, il momento impositivo va individuato all’atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta e non al netto”.

Il diritto al rimborso

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Questa sentenza ha un impatto significativo in quanto l’obbligo di ritenuta d’acconto sul rendimento dei BFP serie Q/P solo al momento della liquidazione influenza positivamente i rendimenti degli investitori.

Infatti, per esempio, per un buono appartenente alla serie “Q” sottoscritto nel 1988, dell’importo di Lire 5.000.000, l’investitore riceve da Poste Italiane la somma netta di euro 28.171,61, mentre applicando la ritenuta fiscale nel modo espresso dalla Corte d’Appello di Lecce, la somma da incassare è pari a euro 33.543,80, cioè a ben euro 5.339,91 in più.

Sono numerosi gli utenti che sono stati interessati da queste trattenute illegittime e, ancor più, quelli che lo saranno in quanto devono ancora riscuotere i rendimenti dei buoni (BFP serie Q/P). Dunque detta decisione apre la strada a richieste di rimborso nei confronti di Poste Italiane.

Fonte internet

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