Investigazioni Aziendali, Concorrenza sleale, Indagini assenteismo e infedeltà aziendale. Quanto costa assumere un investigatore privato per svolgere investigazioni aziendali?

Investigazioni Aziendali, Concorrenza sleale, Indagini assenteismo e infedeltà aziendale.

Quanto costa assumere un investigatore privato per svolgere investigazioni aziendali?

In linea di massima, il costo per assumere un investigatore privato specializzato per svolgere investigazioni aziendali- per presunta concorrenza sleale-spionaggio aziendale-informatico- fuga notizie riservate-infedeltà dei dipendenti-soci-amministratori; varia in base alle complessità delle indagini aziendali da svolgere- e comunque  concordato con il cliente. Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi In linea generale la tariffa oraria applicata ad un’investigazione Aziendale, per operatore ha un costo minimo di € 60 (iva e spese escluse).

 

Investigatore privato Milano prezzi costi tariffe listino orario o giornata. Cerchi un investigatore privato Milano? Idfox -since 1991- Agenzia Investigazioni private  specializzatati  indagini sospetto infedeltà investigazioni aziendali concorrenza sleale, controllo dipendenti e soci,

 

CHI SIAMO

 

L’agenzia investigativa  Idfox ®  Since 1991,  è specializzata in investigazioni private e aziendali altamente competenti e professionali Leader in Italia e all’estero, per la ricerca di prove certe e concrete  grazie all’impiego di team investigatori altamente competenti  in Investigazioni Internazionali professionali a favore di Privai, multinazionale e vari studi  legali.

 

Il nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl,  parla almeno correttamente 5 lingue: inglese, francese, spagnolo , tedesco e arabo   ed è esperto nelle indagini  private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione  dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.

 

 

Chi può svolgere  le investigazione private ed aziendali per concorrenza sleale?

Considerato la delicatezza, le indagini dovranno essere svolte   da agenzie investigative con  esperienza,” AUTORIZZATE E COMPETENTI”.

 

Le investigazioni  aziendali in  Italia ed estero, completa delle seguenti informazioni, raccolte da fonti nazionali ed internazionali  con oltre 400 corrispondenti on line in circa 170 paesi al mondo, effettua in maniera dettagiate-professionale e competente,  investigazioni aziendali e private,  indagini patrimoniali su aziende e persone fisiche,  al  rintraccio  i beni componenti l’asse ereditario.

 

L’agenzia investigativa International  Detective Fox ®  “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.      

Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

 

Contatti, Contacts

Investigations Agency IDFOX SRL

                                   www.idfox.it  max@idfox.it

                 Contattaci al numero telefonico    +3902344223  

             Sede/uffici:   – via Luigi Razza n.4, 20124 – Milano, Italy

 

 

Investigatore Privato: Cosa Fa, Come Si diventa investigatore privato?

Per fare l’investigatore ci vuole soprattutto  intuito e tanta passione.

Insomma, diventare investigatori privati significa dedicare tanto tempo al proprio lavoro. Le soddisfazioni non mancano, lo ripetiamo, ma occorrono preparazione e aggiornamento professionale quotidiano per svolgere quest’attività al meglio: a noi investigatori vengono infatti richieste competenze tecniche specifiche in costante evoluzione e grandi capacità di relazionarsi alle persone, tanto senso di responsabilità, riservatezza ed estrema discrezione. Questo lavoro, come tanti altri, richiede soprattutto una cosa: una grande passione.

Se volete saperne di più o state pensando di ingaggiare un investigatore privato, contattateci pure: saremo ben lieti di darvi tutte le informazioni

Quella di investigatore privato è una professione che richiede competenze trasversali e diverse tra loro, tutte molto specifiche complesse:

Investigatore privato: cosa fa, come si diventa e quanto guadagna

Sul nostro sito trattiamo argomenti relativi alla professione di investigatore privato: tipologia di indagini effettuate, realtà con cui collaboriamo, curiosità e approfondimenti sui diversi aspetti che riguardano il nostro lavoro. Mai prima d’ora, però, avevamo spiegato chi è esattamente un investigatore privato, cosa fa e cosa occorre per intraprendere questa professione difficile ma emozionante che, se svolta con competenza e passione, offre tante soddisfazioni, non solo economiche ma anche e soprattutto lavorative.

Indice dell’articolo  nascondi 

-Chi è e cosa fa l’investigatore privato

-Come si diventa investigatore privato

– Quanto costa assumere un investigatore privato

-Per fare l’investigatore ci vuole soprattutto passione

In questo articolo vi presentiamo la figura dell’investigatore privato: chi è, cosa fa e quali sono i requisiti essenziali per diventare investigatori professionisti, sperando non solo di informare chi è alla ricerca di una figura del genere per tutelare i propri interessi ma anche le tante persone che – incuriosite dal nostro lavoro – vorrebbero saperne di più e magari avviarsi verso questa affascinante carriera.

Chi è e cosa fa l’investigatore privato

Contrariamente all’idea quasi romantica che un po’ tutte le persone hanno dell’investigatore privato (influenzata soprattutto dalla televisione e dalla letteratura), questa figura professionale si occupa esclusivamente di reperire eventuali informazioni utili a far emergere la verità dei fatti su cui è chiamato a indagare.

Quella di investigatore privato è una professione che richiede competenze trasversali e diverse tra loro, tutte molto specifiche: essendo, infatti, i servizi offerti abbastanza variegati come vari sono gli ambiti di operatività e gli strumenti utilizzati, l’operatore è chiamato a raccogliere informazioni private e aziendali riguardo le persone e le situazioni su cui è chiamato a investigare.

Comprendete bene che ciò significa, per tutti noi investigatori professionisti, passare tantissime ore o intere giornate fuori casa per operare direttamente sul campo e ottenere qualsiasi informazione utile ai clienti che ci affidano un caso.

Essendo proprio le informazioni il fulcro del nostro lavoro, per acquisire ogni notizia ed elemento utile al caso su cui lavora e fornire materiale utile a eventuali vie legali a cui il proprio cliente potrebbe ricorrere, l’investigatore privato svolge le seguenti attività:

-ricerche online;

 -accesso a database pubblici e privati;

-appostamenti con pedinamenti con documentazione fotografica ;

-interviste;

-bonifiche ambientali;

-antitaccheggio investigativo.

Insomma, niente armi e conflitti a fuoco, niente risse da bar in zone malfamate di città ma riservatezza e discrezione assoluta al fine di portare a termine il proprio compito: raccogliere quante più notizie utili al caso a cui si sta lavorando.

L’investigatore privato, tra l’altro, si occupa di diversi tipi di indagine – private, aziendali, assicurative su tutte – che vengono applicate in ambiti molto diversi fra loro ma sempre con lo scopo di fornire gli elementi necessari al proprio cliente per preservare i propri interessi, siano essi familiari o aziendali. A tal riguardo, una novità riguarda le indagini OSINT e/o di business intelligence: questo tipo di indagini sono sempre più richieste, dato il loro carattere puramente “informativo” rispetto all’indagine investigativa vera e propria, svolta sul campo.

Come si diventa investigatore privato

Per quanto concerne i requisiti fondamentali per diventare investigatore e ottenere la necessaria licenza, questi sono sia di carattere tecnico che finanziario. Nello specifico, per ambire a diventare investigatore occorre:

-Scienze dell’Investigazione;

-aver conseguito una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

-Giurisprudenza; Economia; -Sociologia;

-Psicologia a Indirizzo Forense; Scienze Politiche;

-altri corsi di laurea equiparati.

– aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno 3 anni, presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

– aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

-non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;

-non essere stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

-non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza e resistenza all’Autorità;

-non avere esercitato taluna delle attività disciplinate dall’articolo 134 T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza;

-presentare una fideiussione bancaria per l’avvio dell’attività.

Come è facile immagine, i requisiti sono abbastanza stringenti poiché si intende preservare la professionalità che un lavoro del genere richiede obbligatoriamente. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde: le informazioni personali o aziendali raccolte da un investigatore sono sensibili e vanno elaborate con cura, discrezione e competenze trasversali.

Essere in possesso di tutti i requisiti comunque non basta: per avviare la carriera di investigatore privato va ottenuta la licenza da parte della Prefettura di competenza: quest’ultima, rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., è necessaria per lo svolgimento di attività d’indagine, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati.

 

 

Per tale motivo, è indispensabile e buona norma professionale stabilire con cliente un vero e proprio progetto investigativo in base alle sue necessità e al budget disponibile, per quello che viene considerato un investimento vero e proprio: una buona indagine, infatti, porta sempre vantaggi economici ai nostri clienti (vantaggi che sovente superano di gran lunga il budget messo a disposizione per il nostro lavoro).

                

 

Dipendenti licenziati e investigatori privati

La Cassazione si è espressa su un caso di licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori

 

 

                      SENTENZE

 

Con la sentenza n. 28378/2023 (sotto allegata) la Cassazione si è occupata di una vicenda legata ad un licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da detective  privato.

È ormai pacifico che il datore di lavoro possa effettuare controlli sui propri dipendenti (cc.dd. difensivi) a tutela del proprio patrimonio aziendale, anche di tipo occulto, se finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, ed in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non è esclusa la possibilità per il datore di lavoro – ed è anzi ormai prassi consolidata – di ricorrere ad agenzie investigative purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che degli illeciti siano in corso di esecuzione.

Pertanto, i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, od integrare attività fraudolente o fonti di danno per il datore medesimo, escludendo che l’oggetto dell’accertamento sia l’adempimento, la qualità o la quantità della prestazione lavorativa.

Per il trattamento dei dati personali della persona oggetto di indagine (cd. “target investigativo”), l’investigatore privato può fruire dell’esimente prevista dall’ex art. 24 d. lgs. 196/03 rispetto all’obbligo di acquisizione del consenso preventivo stabilito dall’ex art. 23 stesso codice (oggi Considerando 47 e 52 GDPR 679/2016), applicabile allorquando si intenda tutelare un proprio od altrui diritto in sede giudiziaria.

Può capitare, però, che l’investigatore incaricato abbia necessità di avvalersi di altri investigatori. In tal caso è necessario che il primo rispetti scrupolosamente non soltanto i dettami previsti dall’articolo 260 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS) e dal D.M 269/10 in materia di investigazione privata, ma anche quelli statuiti dal suddetto GDPR in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, è indispensabile che i nominativi di eventuali altri professionisti coinvolti nell’indagine siano indicati nell’incarico all’atto del conferimento, o successivamente allo stesso qualora l’esigenza sia sopravvenuta. Trattasi di un requisito di validità e di liceità delle indagini e della utilizzabilità del relativo esito, con ciò prescindendo dal fatto che l’investigatore “B” incaricato dall’investigatore “A” sia anche egli titolare della prevista autorizzazione. Nel mandato investigativo dell’agenzia incaricata, pertanto, è indispensabilità che sia menzionata l’ipotesi che essa si possa avvalere di altri investigatori, e che questi siano indicati in tale documento, sia ab origine sia ex post.

Tale mancanza inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo. L’autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali, registro dei provvedimenti n. 528 del 15/12/2016 prevede, infatti, che “l’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico oppure successivamente in calce ad esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico”, come anche ribadito dall’articolo 8, comma 4, del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003.

Quanto precede trova origine nell’obbligo di carattere generale, in capo ad ogni soggetto, di acquisire preventivamente dall’interessato il consenso al trattamento dei suoi dati personali (ex articolo 23 del D. Lgs. 196/03). A tale onere si può derogare allorquando il trattamento sia necessario per varie finalità, tra cui quella di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (ex articolo 24 del D. Lgs. 196/03, comma 1, lettera f).

In assenza di un incarico specifico conferito dall’investigatore originario “A” all’investigatore di supporto “B”, si potrebbe verificare una illecita diffusione di dati personali da parte dell’investigatore “A”, ed un illecito trattamento da parte dell’investigatore “B” il quale – avendo acquisito senza titolo dati personali sul “target investigativo” – si potrebbe trovare nella paradossale situazione di dover adempiere all’obbligo di cui al comma 3 dell’articolo 14 del GDPR (informativa dati personali acquisiti presso terzi), da eseguirsi nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese.

I dati personali raccolti e trattati, ovvero le informazioni e prove reperite in violazione dei suddetti dettami, sono quindi inutilizzabili ai sensi dell’articolo 11, comma 2, d. lgs. 196/2003, così come sostituito dall’articolo 2-decies del d. lgs. 101/2018 contenente identica formulazione, con l’unica aggiunta della salvezza di quanto previsto dall’art. 160 bis d. lgs, n. 196/03.

Scrivono i giudici: “Ne consegue che sul piano processuale tale norma preclude non solo alle parti di avvalersi dei predetti dati come mezzo di prova, ma pure al giudice di fondare il proprio convincimento su fatti dimostrati dal dato acquisito in modo non rispettoso delle regole dettate dal legislatore e dai codici deontologici”.

D’altronde, questa assolutezza si spiega in chiave funzionale: la ratio della norma è quella di scoraggiare la ricerca, l’acquisizione e più in generale il trattamento abusivo di dati personali, e per realizzare questa funzione il rimedio previsto dal legislatore è quello di impedirne la realizzazione dello scopo. Nel caso in questione, non essendo stati indicati in calce alla lettera di incarico, neppure successivamente, i nominativi degli investigatori esterni a quello originariamente incaricato, viene meno la utilizzabilità della relazione investigativa e dei dati in essa evincibili. Oltre alle intuibili conseguenze nello specifico giudizio, gli investigatori “A” e “B” potrebbero essere sanzionati dalle rispettive Prefetture per violazione degli adempimenti relativi al mandato tra agenzie; essere citati dinanzi al Garante privacy, il primo per aver violato il divieto di diffusione dei dati personali, ed il secondo per illecito trattamento a seguito di omessa informativa. Essi potrebbero inoltre essere chiamati a rispondere dei danni subiti dal committente a seguito della inutilizzabilità delle prove raccolte (che ragionevolmente porterà all’annullamento del licenziamento), in quanto tale evento è stato determinato da una loro negligenza professionale, vale a dire dal mancato rispetto della normativa di settore in materia di investigazione privata e di tutela dei dati personali.

 

Scarica pdf Cass. n. 28378/2023

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