dimostrare che l’ex non ha mai voluto lavorare? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Come non versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge: quando e come fornire la prova che lo stato di disoccupazione è volontario.

dimostrare che l’ex non ha mai voluto lavorare? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991.

Come non versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge: quando e come fornire la prova che lo stato di disoccupazione è volontario.

In caso di separazione o divorzio, il giudice riconosce sempre l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge che non ha lavorato per dedicarsi alla famiglia. Ma a una sola condizione: che tale volontà sia frutto di una scelta condivisa tra i due. Chi decide di restare a casa per propria scelta non ha diritto a nulla. Ora la Cassazione ha spiegato come dimostrare che l’ex non ha mai voluto lavorare: una prova non sempre facile visto che, il più delle volte, queste discussioni si consumano all’interno delle quattro mura domestiche e non viene certo sottoscritto un accordo.

 

 

In questo articolo vedremo, pertanto, come evitare di pagare l’assegno di mantenimento all’ex disoccupato/a. Ma procediamo con ordine.

Indice

* Quando non spetta l’assegno di divorzio

* Come non versare il mantenimento all’ex coniuge

* Come dimostrare che l’ex coniuge non ha mai voluto lavorare?

 

Quando non spetta l’assegno di divorzio

Il mantenimento, dopo il divorzio, non è dovuto quando il coniuge richiedente:

* ha comunque la capacità di mantenersi da solo, la cosiddetta autosufficienza economica (si pensi a una donna con un contratto di insegnante);

* ha subìto il cosiddetto “addebito” nella causa di separazione, ossia il giudice lo ha ritenuto colpevole per aver violato i doveri del matrimonio (fedeltà, coabitazione, assistenza, collaborazione);

* ha un contratto part-time che potrebbe estendere a full time e non lo fa per propria scelta;

* è disoccupato perché non ha mai voluto lavorare o comunque non si è impegnato nella ricerca di un posto o di una propria indipendenza economica.

 

 

Al contrario, il mantenimento è sempre dovuto quando il coniuge richiedente:

* ha superato l’età lavorativa e non potrebbe più occuparsi (all’incirca 40 anni);

* ha una disabilità che gli impedisce di lavorare;

* ha sacrificato la propria carriera lavorativa per badare alla famiglia, alla casa e ai figli, anche se per mezza giornata.

Come non versare il mantenimento all’ex coniuge

Per non versare l’assegno di mantenimento è necessario:

* nel caso di addebito, che la prova della condotta colpevole sia data dal soggetto al quale viene chiesto l’assegno;

* in tutti gli altri casi, che il coniuge richiedente dimostri: a) la propria insufficienza economica e quindi l’incapacità a mantenersi; b) che tale incapacità non dipenda da propria colpa.

Come visto, l’onere della prova è diversamente ripartito a seconda della situazione. Di norma quindi è chi chiede l’assegno divorzile a dover dimostrare al giudice di possedere uno dei requisiti che gli consentono di ottenere il sussidio.

Come dimostrare che l’ex coniuge non ha mai voluto lavorare?

A questo punto, se chi chiede l’assegno fornisce la prova di aver fatto da “casalinga”, spetta all’altro dimostrare che tale scelta è stata unilaterale ossia non condivisa. Ma come dimostrare che l’ex è voluto restare disoccupato per propria scelta?

Di certo è possibile produrre registrazioni ottenute in casa, anche senza il consenso dell’ex che non sapeva di essere registrato. La conversazione può essere oggetto di memorizzazione su un supporto digitale senza che ciò costituisca violazione della privacy, benché avvenuta all’interno della comune dimora.

Non solo: secondo la Cassazione (sent. n. 8897/2024) è possibile altresì fornire la prova di tali circostanze con testimonianze da parte di terzi che abbiano sentito con le proprie orecchie le dichiarazioni del coniuge disoccupato.

Secondo infatti la Corte, il giudice «non può negare la prova orale volta a dimostrare che l’ex coniuge si è sempre rifiutato di lavorare».

 

Con questo principio, i giudici hanno accolto il ricorso di un uomo che era stato condannato a versare l’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie.

Il primo aveva inteso dimostrare con testimoni non solo la disaffezione della donna nei confronti del marito e dei figli e il disinteresse della medesima per la cura della casa e per il disbrigo delle faccende domestiche, ma anche la circostanza relativa alla scelta volontaria – da parte della stessa signora – di non svolgere attività lavorativa successivamente al matrimonio e al suo rifiuto di accettare proposte lavorative.

La Suprema corte, nell’accogliere la domanda, ha rilevato che le dichiarazioni dei testimoni si possono rivelare del tutto decisive ai fini della decisione.

 

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