legale registrare le assemblee condominiali in video? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Quando l’assemblea di condominio si svolge online è possibile attivare il registratore senza dire nulla ai presenti?

legale registrare le assemblee condominiali in video? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991.

 

Quando l’assemblea di condominio si svolge online è possibile attivare il registratore senza dire nulla ai presenti?

A seguito della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha introdotto modifiche all’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile, anche le assemblee condominiali possono essere svolte in remoto, ossia tramite videoconferenza oppure in modalità mista (sia in presenza, sia online).

In questo contesto, la possibilità di memorizzare le immagini che appaiono sullo schermo tramite la piattaforma utilizzata per la connessione con gli altri condomini ha posto il seguente interrogativo: è legale registrare le assemblee condominiali online in video?

Con la normalizzazione delle assemblee virtuali, molti condomini hanno espresso il desiderio di registrare tali incontri, sia per garantire una documentazione fedele di quanto discusso sia per avere un supporto incontrovertibile in caso di future controversie. Questa tendenza non riguarda solo le riunioni virtuali ma si estende anche a quelle fisiche, soprattutto nelle grandi città e nelle aree turistiche dove le seconde case sono frequenti.

La videoregistrazione di assemblee condominiali solleva diverse questioni legali e pratiche:

* quali sono i requisiti legali per poter registrare un’assemblea? È necessario il consenso di tutti i partecipanti?

* Chi detiene la responsabilità della conservazione dei file audio e video? Quali misure sono adottate per garantire la sicurezza e la privacy di tali dati?

* Chi ha il diritto di accedere alle registrazioni e in quali circostanze è possibile richiederne una copia?

Queste domande mettono in luce la complessità dell’argomento che coinvolge la tutela di diritti potenzialmente contrapposti: da un lato, la libertà individuale e il diritto alla privacy, garantiti dalla Costituzione; dall’altro, l’interesse legittimo a documentare fedelmente gli esiti delle riunioni condominiali.

In alcuni casi, la giurisprudenza e le indicazioni fornite dal Garante della privacy possono offrire linee guida utili per navigare in questo complesso scenario.

Indice

* Consenso informato per la videoregistrazione

* La richiesta di accesso alle videoregistrazioni

* Verbalizzazione delle assemblee

Stanchezza: non sempre è collegata al dormire poco. Cosa c’è in realtà dietro?

 

Consenso informato per la videoregistrazione

La videoregistrazione delle assemblee condominiali richiede il preventivo ottenimento del consenso informato da parte dei partecipanti. Questo deve essere espresso all’unanimità e va chiaramente riportato nel verbale dell’assemblea.

Ciò significa che, prima di avviare la registrazione, l’opportunità di tale scelta deve essere rimessa alla volontà dell’assemblea: bisognerà poi votare e trascrivere tutto nel verbale.

Le linee guida del Garante della privacy, pur precedenti all’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 25 maggio 2018, restano un riferimento valido e offrono indicazioni dettagliate su come procedere.

Secondo il Garante, la registrazione video di un’assemblea condominiale è permessa solo se vi è il consenso esplicito di tutti i partecipanti. È fondamentale che ogni documentazione prodotta, indipendentemente dal supporto utilizzato, sia custodita in modo da prevenire accessi non autorizzati.

Tuttavia, la decisione cozza con il diverso orientamento sposato dalla Cassazione secondo cui è possibile registrare una conversazione tra persone ignare di ciò, a patto che non ci si trovi nel domicilio di queste ultime e che il file non venga poi divulgato o pubblicato.

Questo porta a ritenere che sia legale registrare una riunione di condominio, sia in presenza che online senza dire nulla ai presenti e quindi senza informarli di ciò, se tanto serve a far valere i propri diritti dinanzi al giudice.

Se invece si preferisce adottare una soluzione condivisa da tutti i condomini, prima di procedere alla videoregistrazione, è necessario che questi ultimi siano adeguatamente informati sulle finalità della registrazione, sul luogo di conservazione del file per garantire la sicurezza dei dati, sulla durata della sua conservazione e sulle modalità di accesso al file stesso. Questa informativa preliminare è essenziale per garantire che il consenso raccolto sia effettivamente informato e consapevole.

L’articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice civile elenca le categorie di soggetti aventi diritto di partecipazione, inclusi, per certi aspetti, anche i conduttori, come specificato dall’articolo 9 della Legge 392/78. Inoltre, l’articolo 67, comma 6, definisce i limiti di partecipazione degli usufruttuari, limitandoli alle questioni di ordinaria amministrazione e godimento dei servizi comuni, escludendo di fatto le decisioni di maggiore rilievo. In questo contesto, sia la concessione dell’autorizzazione alla videoregistrazione sia il diritto di accesso ai file video sono prerogative esclusive dei soggetti effettivamente legittimati a partecipare alle deliberazioni su specifici argomenti all’ordine del giorno. Questo aspetto aggiunge un ulteriore livello di complessità nella gestione delle registrazioni, richiedendo un’attenta valutazione dei diritti di ciascun partecipante in relazione ai diversi punti trattati durante l’assemblea.

La richiesta di accesso alle videoregistrazioni

La gestione delle richieste di accesso alle videoregistrazioni delle assemblee condominiali pone significativi interrogativi in termini di privacy e responsabilità per l’amministratore. In presenza di una richiesta legittima, quest’ultimo si trova di fronte alla complessa necessità di isolare le informazioni pertinenti al richiedente, eliminando qualsiasi dato non direttamente rilevante. Tale processo non solo richiede una notevole quantità di tempo e risorse, ma espone anche l’amministratore al rischio di incorrere in violazioni della privacy.

 

Articolo precedente
dimostrare che l’ex non ha mai voluto lavorare? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Come non versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge: quando e come fornire la prova che lo stato di disoccupazione è volontario.
Articolo successivo
Al datore spetta il risarcimento per l’incidente del lavoratore? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Come un’azienda può esercitare il diritto di rivalsa se un dipendente è coinvolto in un sinistro stradale.
Menu