Infedelta’ e tradimento consente la revoca della donazione? Agenzia Indfox Milano

Un tradimento consente la revoca della donazione?

Infedeltà e restituzione della casa donata per ingratitudine: i chiarimenti della Cassazione.

Immagina che una coppia sposata viva felicemente fino a quando, purtroppo, uno dei due, in questo caso la moglie, inizia a vedere qualcun altro, tradendo il marito. Ora, immagina anche che il marito, in tempi più felici, abbia deciso di fare un bel regalo alla moglie, magari la casa dove vivono. Poi, scoperto il tradimento, il marito si chiede: «Posso riprendere la casa che ho regalato a mia moglie ora che ho scoperto la sua infedeltà? Un tradimento consente la revoca della donazione?».

 

 

Cerchiamo di vedere e analizzare cosa prevede la legge in caso di adulterio e quali sono le conseguenze sui regali fatti durante il matrimonio.

Indice

* Quando si può revocare una donazione?

* La vicenda

* I precedenti della Cassazione

o Cassazione civile sez. II, 24/06/2008, n.17188

o Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, n.22013

Quando si può revocare una donazione?

In Italia, la legge prevede che in certi casi, se chi riceve un regalo si comporta molto male (ossia si macchia di “ingratitudine”) verso chi lo ha fatto, il dono può essere ripreso indietro. L’ingratitudine è una delle cause di revoca della donazione.

Ma non è così semplice. La Corte di cassazione ha detto che non basta essere infedeli per essere considerati “ingrati” e quindi cancellare gli effetti della donazione. Deve esserci qualcosa di più, qualcosa di veramente offensivo, che la legge chiama “infedeltà ingiuriosa“, cioè un tradimento che non solo ferisce, ma che è anche fatto con disprezzo, quasi a voler umiliare l’altra persona.

 

 

Inoltre tale infedeltà deve essere manifesta, ossia consumata dinanzi agli occhi di altri soggetti – amici, parenti, ecc. – in modo che sia lesa la reputazione e l’onore del coniuge tradito.

La vicenda

Nel caso specifico che ci riguarda, il marito tradito ha cercato di riprendersi la casa regalata alla moglie sostenendo che il tradimento di lei fosse sufficiente per dimostrare l’ingratitudine. Tuttavia, la Corte di cassazione non è stata d’accordo. I giudici hanno spiegato che, per poter riprendere il regalo, il comportamento della moglie avrebbe dovuto essere molto più grave, qualcosa che mostrasse una vera e propria mancanza di rispetto per il marito, non solo il fatto di averlo tradito. Hanno detto che le azioni della moglie, seppur sbagliate, non erano così offensive da giustificare la revoca del regalo della casa.

In pratica, ciò significa che anche se tutti sapevano del tradimento, anche al lavoro, e anche se questo ha sicuramente ferito il marito, non è stato considerato abbastanza “grave” per dire che la moglie aveva agito con totale disprezzo verso di lui. Quindi, secondo i giudici, la casa regalata alla moglie rimane di sua proprietà.

I precedenti della Cassazione

Ci sono due precedenti della Cassazione che confermano questa interpretazione.

Cassazione civile sez. II, 24/06/2008, n.17188

Per annullare un regalo fatto in passato a causa di un comportamento ingrato, secondo l’articolo 801 del codice civile, è necessario che ci sia stata un’offesa grave all’onore o alla dignità di chi ha fatto il regalo. Questo tipo di offesa non si basa solo su azioni isolate che possono essere criticate, ma su un atteggiamento costante di mancanza di rispetto e disprezzo verso la persona che ha fatto il regalo, che va contro la gratitudine che normalmente ci si aspetterebbe. In altre parole, per poter ritirare un regalo fatto, ci deve essere una prova di un’ostilità profonda e continua, non solo di semplici litigi o incomprensioni occasionali. Nel caso specifico, la Corte Suprema ha mantenuto la decisione dei giudici inferiori, che avevano stabilito che non c’erano prove sufficienti di un tale comportamento ingrato, come l’isolamento forzato o violenze fisiche subite, ma piuttosto che le tensioni sorte erano dovute a incompatibilità di carattere emergenti dalla convivenza.

Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, n.22013

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell’ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito.

 

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