L’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione se il pedone investito perde il posto.

Risarcimento per incidente con perdita del posto di lavoro

L’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione se il pedone investito perde il posto.

Se una persona subisce un incidente stradale e, a seguito dell’infortunio, perde il lavoro, a quanto ammonta il risarcimento? Secondo la giurisprudenza, il danno risarcibile deve tenere conto non solo dell’invalidità fisica subìta (il cosiddetto “danno biologico”) e del dolore fisico e psicologico per l’infortunio (“danno morale”) ma anche della riduzione della capacità lavorativa (“lucro cessante”). Cerchiamo di comprendere allora come viene calcolato il risarcimento per incidente che abbia comportato la perdita del posto di lavoro alla luce della più recente giurisprudenza.

 

Indice

* Il problema dei mancati guadagni quando si perde la capacità lavorativa

* Cosa risarcisce l’assicurazione?

* Qual è il criterio di risarcimento?

* Il caso del pedone investito

* In quali casi l’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione?

Il problema dei mancati guadagni quando si perde la capacità lavorativa

Un caso emblematico affrontato dal Tribunale di Rimini: un pedone investito perde il lavoro da autista a causa delle lesioni permanenti riportate. L’assicurazione è chiamata a risarcire il danno patrimoniale futuro, ossia i mancati guadagni fino all’età pensionabile. La sentenza offre spunti interessanti in materia di risarcimento del danno da lucro cessante in caso di incidente stradale. In seguito a un incidente stradale, le vittime possono infatti trovarsi a fronteggiare non solo danni fisici ma anche conseguenze economiche significative, soprattutto se l’incidente porta alla perdita del lavoro. In Italia, il sistema legale prevede tuttavia dei meccanismi di ristoro. Vediamo come funzionano.

Cosa risarcisce l’assicurazione?

In caso di incidente stradale, l’assicurazione risarcisce non solo i danni materiali (le lesioni fisiche, anche note come “danno biologico”) ma anche il danno patrimoniale. Il danno patrimoniale può consistere nel danno presente, ossia le spese sostenute (farmaci, riabilitazione, indagini strumentali), e in quello futuro (il cosiddetto lucro cessante) ovvero la perdita di quel reddito che la vittima avrebbe potuto ragionevolmente conseguire se non si fosse verificato il sinistro. Tipica ipotesi del lucro cessante è il periodo di tempo in cui la vittima dell’infortunio resta a letto e non può recarsi al lavoro, perdendo il reddito (sempre che non si tratti di dipendente, il cui stipendio è invece a carico dell’Inps).

La forma più grave del lucro cessante è però la cosiddetta perdita della capacità lavorativa che può essere di due tipi:

* specifica: relativa cioè alle specifiche mansioni che svolgeva la vittima (si pensi a un operatore sanitario che non potrà più portare barelle);

* generica: più grave della precedente, che determina la perdita della possibilità di svolgere qualsiasi tipo di lavoro. In tale ipotesi il risarcimento sarà superiore.

Qual è il criterio di risarcimento?

Il lucro cessante viene liquidato tenendo conto di tutti i redditi (compresi accessori e probabili incrementi) che la vittima avrebbe potuto ottenere in base al suo specifico rapporto di lavoro. Non si considera solo la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, ma si tiene conto anche delle retribuzioni che la vittima avrebbe potuto guadagnare in una diversa occupazione.

Il calcolo del risarcimento per i mancati guadagni fino all’età pensionabile si può basare anche su una serie di parametri definiti dalle tabelle “Trevi”, elaborate a seguito di un incontro di studio del Csm nel 1989. Queste tabelle consentono di capitalizzare il danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, tenendo conto dello scarto tra la vita biologica prevedibile di una persona e la sua vita lavorativa. La recente sentenza della sezione civile del tribunale di Rimini, pubblicata il 2 gennaio 2024, fa luce su questi aspetti, stabilendo che il risarcimento deve coprire integralmente i mancati guadagni, senza limitarsi alla percentuale di invalidità permanente.

Nel caso in esame, il pedone investito era un autista quarantenne con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. A causa delle lesioni permanenti riportate, non è stato più in grado di svolgere il suo lavoro e ha dovuto ricollocarsi in occupazioni con retribuzioni inferiori.

La condizione lavorativa preesistente della vittima gioca un ruolo cruciale nel determinare l’ammontare del risarcimento. Nel caso specifico analizzato, il pedone investito aveva perso il suo lavoro da autista a causa delle lesioni riportate nell’incidente, nonostante mantenesse formalmente la patente di guida.

La sentenza sottolinea che, anche se la vittima ha subito un’invalidità che non le preclude completamente la guida, la specifica perdita della capacità di lavorare come autista deve essere risarcita in toto, tenendo conto dei futuri guadagni mancati fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Il caso del pedone investito

Il Tribunale di Rimini ha accolto la domanda del danneggiato e ha disposto il risarcimento del danno patrimoniale futuro, quantificato in oltre 274 mila euro. Il risarcimento ha tenuto conto delle retribuzioni perdute fino al sessantasettesimo anno di età, vale a dire l’età pensionabile.

Il rapporto di causa-effetto tra l’incidente e la perdita del lavoro è un elemento chiave per il riconoscimento del risarcimento. Nel caso in esame, il quarantenne che lavorava come autista non è stato in grado di riprendere la sua professione a causa delle lesioni subite, nonostante i tentativi di reinserimento lavorativo in ruoli diversi. Questo dimostra che la perdita della capacità di lavorare in un determinato settore a causa di un incidente stradale deve essere adeguatamente compensata attraverso il risarcimento.

In quali casi l’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione?

L’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione quando:

* la vittima ha perso il lavoro a causa delle lesioni riportate nell’incidente stradale;

* le lesioni sono permanenti e non consentono alla vittima di svolgere il suo precedente lavoro;

* la vittima ha un’aspettativa di vita lavorativa superiore all’età pensionabile.

Fonte I

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