Una sentenza della Cassazione affronta la questione della registrazione delle chiamate tra il genitore non collocatario e il figlio, stabilendo criteri importanti.

È legale registrare le telefonate tra un genitore e il figlio?

Una sentenza della Cassazione affronta la questione della registrazione delle chiamate tra il genitore non collocatario e il figlio, stabilendo criteri importanti.

Poniamo il caso di una donna che, separata dal marito, abbia ottenuto il collocamento del figlio e l’affidamento condiviso. Tuttavia, volendo dimostrare al giudice i comportamenti aggressivi e prevaricatori dell’ex coniuge e ottenere così l’affidamento esclusivo del minore, non appena questi ultimi conversano al telefono, impone al bambino di attivare il vivavoce per ascoltare la chiamata. Ma è legale registrare le telefonate tra un genitore e il figlio?

 

 

Una recente decisione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7470 del 2024, getta luce su questo tema, delineando i confini entro i quali tale azione può essere considerata lecita o meno.

Indice

* Quando è ammissibile registrare le conversazioni?

* Quali sono i criteri per la valutazione del giudice?

* Come procedere in caso di rifiuto del consenso alla registrazione?

* Quali sono le conseguenze legali di una registrazione non autorizzata?

Quando è ammissibile registrare le conversazioni?

La legge considera la registrazione di conversazioni telefoniche senza il consenso di uno dei partecipanti un reato, secondo l’articolo 617 del Codice Penale.

Tuttavia, esistono delle eccezioni legate al diritto e dovere di vigilanza dei genitori sui propri figli. La Corte di Cassazione chiarisce che tale scriminante deve essere valutata in anticipo, basandosi sul contesto esistente prima della registrazione e non solo sul suo contenuto. In altri termini, se sussiste già un rischio effettivo e concreto che imponga al genitore di controllare il minore per il suo bene, è legittimo il controllo e la registrazione della telefonata. Ma se l’ascolto della chiamata avviene solo con finalità preventive, nella ricerca della prova di un comportamento che ancora non è stato commesso, allora tale comportamento integra il reato.

In particolare l’articolo 617 del codice penale stabilisce che chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica tra altre persone o comunque a lui non dirette, o le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

La semplice situazione di elevata tensione e conflittualità tra i genitori separati, non è sufficiente per compiere comportamenti illeciti come appunto la registrazione di conversazioni telefoniche.

La Corte sottolinea l’importanza di valutare la necessità di tale atto per la tutela del minore, prima di procedere alla registrazione.

Quali sono i criteri per la valutazione del giudice?

La Corte di Cassazione precisa che l’intervento di un genitore nelle comunicazioni tra il figlio e l’altro genitore può essere giustificato – e quindi lecito – solo se esiste una chiara necessità di proteggere il minore da possibili rischi. Questo richiede una valutazione accurata della situazione preesistente e delle possibili minacce alla sicurezza e al benessere del bambino.

Come procedere in caso di rifiuto del consenso alla registrazione?

Se un genitore intende registrare le conversazioni tra l’altro genitore e il figlio, ma non ottiene il consenso, può ricorrere all’autorità giudiziaria. La Corte sottolinea che il giudice deve valutare attentamente se la registrazione è nell’interesse del minore, prendendo in considerazione tutti gli elementi del contesto familiare.

Quali sono le conseguenze legali di una registrazione non autorizzata?

Una registrazione effettuata senza il necessario fondamento di protezione del minore può avere conseguenze penali per il genitore che l’ha realizzata potendo questi essere querelato.

Non solo: la registrazione sarà comunque inutilizzabile. Difatti le prove acquisite in violazione della legge non possono entrare nel processo e quindi non hanno alcun valore.

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