Nel decreto legge Pnrr un pacchetto di misure per sveltire le procedure presso terzi. Stop a tempi morti e pagamenti accelerati: il creditore darà subito il suo Iban?

I pignoramenti saranno più veloci?

Nel decreto legge Pnrr un pacchetto di misure per sveltire le procedure presso terzi. Stop a tempi morti e pagamenti accelerati: il creditore darà subito il suo Iban?

Pignoramento di crediti senza tempi morti e con pagamenti più veloci. È quanto prevede il decreto legge recante ulteriori disposizioni per l’attuazione del Pnrr, approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, 26 febbraio 2024. Nello schema del provvedimento si inseriscono, infatti, misure per accelerare la definizione dei pignoramenti presso terzi, cioè di quei procedimenti nei quali il creditore, per avere il pagamento di quanto dovutogli, chiede al giudice l’assegnazione a suo favore delle somme dovute da un terzo al suo debitore. Il terzo, anziché pagare il debitore, pagherà direttamente il creditore. È il caso, ad esempio, in cui il creditore pignora lo stipendio dovuto al dipendente (debitore moroso) dal datore di lavoro (terzo pignorato) oppure pignora il pagamento di una fattura dovuta al debitore da un cliente di quest’ultimo.

Chi perde tempo perde pure gli interessi

In primo luogo, si prevede che, quando il creditore notifica l’ordinanza del giudice di assegnazione (al creditore) delle somme dovute dal terzo (ad esempio datore di lavoro/cliente del debitore), il creditore stesso alleghi una dichiarazione contenente anche il suo Iban, così da velocizzare il pagamento. Poi, per sollecitare il creditore a non speculare perdendo tempo, si stabilisce che il creditore perde gli interessi se tergiversa nella notifica dell’ordine giudiziale di assegnazione e la fa dopo 90 giorni: non può essere lento e lucrare dai tempi dilatati per la sua inerzia.

Notifica dopo 10 anni, pignoramento ko

Va nella direzione di non avere pendenze inutili la disposizione che prevede la perdita di efficacia del pignoramento di crediti notificato da oltre 10 anni (salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme), con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo. Allo stesso scopo (liberare il terzo) e contemporaneamente rendere le somme eventualmente bloccate in precedenza di nuovo disponibili al debitore pignorato, si prevede che la cancelleria trasmetta una Pec per comunicare ai terzi pignorati l’ordinanza di estinzione per inattività del creditore.

Cambia il calcolo delle somme

Un terzo correttivo si propone di ricalcolare le somme da bloccare oltre l’ammontare del credito (a garanzia di spese e interessi). Stando alla versione attuale del codice di procedura civile (articolo 546), il terzo (ad esempio datore di lavoro/cliente del debitore), appena ricevuta la notifica del pignoramento, deve bloccare le somme dovute al debitore pignorato per un importo pari al credito aumentato della metà. Il dl rivede le soglie e inserisce per i crediti più bassi, un importo fisso (non più la proporzione del 50%) da aggiungere al credito: mille euro in più per i crediti fino a 1.100 euro; di 1.600 euro in più per i crediti fino a 3.200 euro. L’aumento della metà rimane solo per i crediti superiori a 3.200 euro.

Interventi sulla giustizia riparativa

Passando al settore penale, il dl interviene in materia di giustizia riparativa per dare più tempo per fare la ricognizione di servizi esistenti erogati da soggetti pubblici privati, mediante il ricorso ai quali l’imputato può svolgere le attività tali da meritare un beneficio penale: la ricognizione dovrà essere completata entro il 30 giugno 2024.

Fonte Internet

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