Lesioni e percosse che colpiscono le zone erogene della vittima: scatta ugualmente il reato di violenza sessuale? Violenza Sessuale -Agenzia Investigazioni IDFOX Milano

Percosse nelle parti intime: nessuna violenza sessuale?

Lesioni e percosse che colpiscono le zone erogene della vittima: scatta ugualmente il reato di violenza sessuale?

La violenza sessuale è un reato gravissimo che commette chiunque costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali. Sono tali quelli che coinvolgono le zone erogene, cioè le aree del corpo umano la cui stimolazione esterna è legata all’eccitazione e al piacere sessuale. Rischia di essere condannato per stupro, quindi, anche chi ha rubato un bacio non ricambiato. In questo contesto si pone il seguente quesito: le percosse nelle parti intime costituiscono una violenza sessuale? Approfondiamo la questione.

 

 

Indice

* Quando c’è violenza sessuale?

* Percosse nelle zone erogene: c’è violenza sessuale?

* LA violenza sessuale implica l’uso della forza?

Quando c’è violenza sessuale?

Come anticipato in premessa, costituisce reato ogni violazione della libertà sessuale altrui, da intendersi come libertà di condividere la propria sfera più intima con chi si voglia.

È per tale ragione che qualsiasi atto sessuale idoneo a coinvolgere una zona erogena (sedere, cosce, seno, labbra, ecc.) di un’altra persona è sufficiente a integrare il reato di violenza sessuale.

Ma non solo. Secondo la legge [1], va punito anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

 

 

* abusando delle condizioni di inferiorità fisica-psichica della persona offesa;

* traendo in inganno la vittima mediante sostituzione con altra persona.

Insomma: per aversi violenza sessuale non occorre necessariamente la violenza o la minaccia, potendo essere sufficiente anche l’abuso della condizione di particolare vulnerabilità in cui si trova la vittima (si pensi alla donna affetta da disturbi psicologici o ubriaca) oppure l’inganno idoneo a ottenere il consenso al compimento di atti sessuali.

C’è violenza sessuale anche se la donna, inizialmente consenziente, ritiene poi di non voler andare fino in fondo: per pacifica giurisprudenza, infatti, il consenso ad avere un rapporto sessuale (oppure a compire atti sessuali) deve sussistere dall’inizio alla fine.

Percosse nelle zone erogene: c’è violenza sessuale?

Secondo una sentenza di qualche anno fa [2], non è violenza sessuale percuotere la vittima nelle zone erogene se non c’è l’intenzione di compiere atti invasivi dell’altrui sfera sessuale.

Non sono stati ritenuti così punibili per violenza sessuale due uomini che, nel corso di una lite furibonda con una donna, l’avevano toccata e percossa nelle parti intime al solo scopo di verificare se nascondesse un cellulare con cui avvisare le forze dell’ordine.

Per aversi violenza sessuale, infatti, è insufficiente il solo contatto fisico, essendo necessario che chi agisce abbia anche la consapevolezza e la volontà (dolo) di pervadere l’altrui libertà sessuale, attraverso il soddisfacimento dei propri istinti carnali.

Quando invece ciò non ricorre, si può avere tutt’al più il reato di percosse – se il colpo ha avuto, come conseguenza, solo una sensazione dolorosa – oppure quello più grave di lesioni personali – qualora la vittima abbia patito anche una malattia, come una ferita.

LA violenza sessuale implica l’uso della forza?

D’altro canto, va ricordato che per aversi stupro non occorre necessariamente porre in essere una condotta violenta, basata cioè sulla sopraffazione fisica: la norma, infatti, punisce anche gli atti sessuali compiuti per mezzo di inganno o di minaccia.

Secondo la Corte di Cassazione [3], ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non occorre che la violenza si espliciti con forma o veemenza particolare, ovvero in modo brutale e aggressivo, potendo manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell’atto sessuale (fattispecie in cui l’imputato, nonostante la resistenza opposta, aveva stretto il viso della moglie per imporle un bacio sulle labbra, impedendole di sfuggire alla presa).

note

[1] Art. 609-bis cod. pen.

[2] Trib. Monza, sent. del 27.02.12.

[3] Cass., sent. n. 37460 del 22/09/2021.

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