Quanto tempo passa tra atto di precetto e pignoramento? Cosa succede dopo la notifica del precetto e cosa rischia il debitore che non paga subito.

Quanto tempo passa tra atto di precetto e pignoramento?

Cosa succede dopo la notifica del precetto e cosa rischia il debitore che non paga subito.

Chi ha subito una condanna da parte del giudice, firmato un contratto di mutuo, emesso assegni o cambiali, o addirittura ricevuto un decreto ingiuntivo senza fare opposizione, spesso si chiede quanto tempo passa tra atto di precetto e pignoramento. La domanda sorge perché, prima di avviare l’esecuzione forzata, il creditore è obbligato a notificare il cosiddetto “atto di precetto”, ossia un ultimo avvertimento a pagare. Viene così concesso un termine di 10 giorni prima del quale l’esecuzione non può avvenire.

Tuttavia, è errato credere che il pignoramento avverrà già all’undicesimo giorno. Come avremo modo di vedere qui di seguito, a volte trascorrono settimane o, addirittura, mesi. Ciò non significa però che, entro tale arco di tempo, il debitore possa attuare manovre per disperdere il proprio patrimonio (cessioni come vendite, donazioni): esse infatti sarebbero facilmente revocabili dal creditore, con conseguente aggravio di spese legali per il debitore.

In questa guida vedremo innanzitutto cosa accade dopo la notifica dell’atto di precetto e quali sono le conseguenze se non si paga subito. Finiremo la trattazione analizzando, appunto, quanto tempo intercorre tra precetto e pignoramento. Ma procediamo con ordine.

Indice

* A che serve il precetto?

* Cosa succede se non si paga l’atto di precetto?

* Dopo quanto tempo dal precetto arriva il pignoramento?

* Cosa può fare il debitore prima del pignoramento?

* Quante volte si può rinnovare il precetto?

A che serve il precetto?

Il precetto serve ad anticipare al debitore l’intenzione del creditore di agire in via esecutiva. In tal modo gli viene offerto un ultimo termine di 10 giorni per adempiere bonariamente, evitando le ulteriori spese legali e le conseguenze pregiudizievoli che un pignoramento può comportare.

Nulla impedisce al debitore, una volta ricevuto il precetto, di contattare l’avvocato del creditore per trovare un bonario componimento che passi magari attraverso una dilazione o un saldo e stralcio.

Cosa succede se non si paga l’atto di precetto?

Come anticipato, subito dopo il precetto scatta il pignoramento. Dunque, ciò che rischia il debitore inadempiente è l’avvio della procedura esecutiva tramite ufficiale giudiziario.

Il creditore potrà:

* chiedere al Presidente del Tribunale di autorizzarlo a consultare la cosiddetta Anagrafe Tributaria, un database dell’Agenzia delle Entrate dove sono riportati tutti i redditi e i rapporti di conto corrente dei contribuenti. In tal modo, il pignoramento avverrà “a colpo sicuro”;

* avviare il pignoramento dei beni mobili presso la dimora del debitore, dell’auto, degli immobili (previa iscrizione di ipoteca), dei conti correnti, del quinto dello stipendio o della pensione (in quest’ultimo caso detratto il minimo vitale che non può mai essere inferiore al doppio dell’assegno sociale), dei canoni di locazione eventualmente percepiti, ecc.

Dopo quanto tempo dal precetto arriva il pignoramento?

Come visto, il pignoramento non può mai avvenire prima di 10 giorni dall’avvenuta consegna del precetto. Tuttavia la legge fissa anche un termine massimo: il precetto infatti perde efficacia dopo 90 giorni. Quindi il pignoramento può intervenire entro tale lasso di tempo.

Di norma, non decorre quasi mai meno di un mese dal precetto per l’avvio del pignoramento. Infatti il creditore deve ricevere innanzitutto le cartoline che attestano il ricevimento della notifica del precetto. Deve poi compilare l’atto di pignoramento, consegnarlo all’ufficiale giudiziario e attenderne la consegna. Tutto questo richiede qualche settimana.

Si tenga però conto che, se il creditore dovesse presentare al Presidente del Tribunale l’istanza di autorizzazione alla consultazione dell’Anagrafe Tributaria, il termine di 90 giorni di efficacia del precetto si sospende fino a quando non viene dato riscontro alla richiesta (sia esso positivo, con l’indicazione dei beni pignorabili, o negativo). Questo fa sì che il pignoramento possa slittare ulteriormente, dovendosi attendere la compilazione dell’istanza, il deposito della stessa, la risposta del Presidente del Tribunale e infine la consegna della documentazione. Il fatto che la legge abbia previsto la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto significa che il pignoramento potrebbe intervenire anche dopo tre mesi dalla notifica del precetto stesso (diversamente non vi sarebbe stata ragione di inserire tale previsione).

Cosa può fare il debitore prima del pignoramento?

Qualsiasi atto compia il debitore sui propri beni prima del pignoramento è passibile di azione revocatoria. Ad esempio, se questi intesta la casa al figlio o la vende, tale cessione è revocabile su ricorso del creditore al Tribunale. È verosimile che il creditore conosca già gli immobili di cui dispone il debitore, avendo probabilmente eseguito una visura prima ancora della notifica del precetto. Sicché un atto di vendita o donazione non passerebbe inosservato.

Più difficile – anche se altrettanto revocabili – potrebbero essere gli storni di somme da un conto corrente a un altro. Invece, il semplice prelievo di somme fatto per esigenze personali non è revocabile. A tal fine è bene ricordare che il pignoramento del conto su cui vengono accreditati lo stipendio o la pensione può avvenire – quanto alle somme già giacenti in banca – solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Se pertanto la provvista viene ridotta a tale soglia, non si potrà pignorare nulla se non i successivi accrediti, comunque nei limiti di un quinto.

Quante volte si può rinnovare il precetto?

Il precetto, dopo 90 giorni, perde efficacia, ma il creditore ne può notificare uno successivo prima di avviare il pignoramento. Anche quest’ultimo darà al debitore 10 giorni di tempo per pagare e diverrà inefficace dopo 90 giorni.

La notifica di ogni atto di precetto interrompe i termini di prescrizione.

Non esiste un limite massimo di precetti in rinnovazione che possono essere notificati al debitore. Quindi il creditore può provare più volte a sollecitare in tale modo il pagamento, senza che questo esercizio del diritto possa essere considerato un atto persecutorio.

 

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