Come funziona l’eredità per familiari in Italia?-La tutela dell’erede legittimario: quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima?

Come funziona l’eredità per familiari in Italia?

La tutela dell’erede legittimario: quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima?

All’apertura di una successione si pone spesso il problema di comprendere come funziona l’eredità per i familiari in Italia. La questione può apparire complessa e riservata ai tecnici, ma non è affatto così. In questo articolo cercheremo quindi di rivolgerci a un pubblico di lettori meno esperto del settore e che non rinuncia a conoscere i propri diritti, che vuol sapere cos’è la legittima, quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima e come si dividono le quote tra eredi. Ma procediamo con ordine.

 

 

Indice

* Chi ha diritto alla legittima?

* Quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima?

o Figli

o Coniuge

o Figli e coniuge

o Ascendenti

o Ascendenti e coniuge

* A chi va la casa?

* Come si calcola la legittima?

* I diritti dell’ex coniuge dopo la separazione

* Come si tutela l’erede legittimario?

* La tutela contro le donazioni fatte dal defunto

* I debiti del defunto: chi li paga?

Chi ha diritto alla legittima?

In Italia, la legge protegge i diritti sull’eredità dei familiari più stretti del defunto. Questi familiari, chiamati “legittimari“, sono:

* il coniuge,

* i figli

* e (solo in assenza dei figli) gli ascendenti come genitori o nonni.

A loro è sempre garantita una parte dell’eredità, chiamata “quota di legittima” o “quota di riserva“, che non può essere tolta nemmeno dal defunto stesso, né con un testamento né con donazioni fatte in vita.

I legittimari quindi non possono mai essere diseredati.

La quota di eredità che il defunto può decidere di lasciare a chi vuole, senza rispettare questa regola, è chiamata “quota disponibile“. Il defunto ha la libertà di decidere come dividere questa parte tra i legittimari, anche in modo disuguale, dando loro beni diversi o semplicemente denaro.

Se un testamento non rispetta la quota di legittima, è comunque valido, ma può essere contestato dai legittimari che vogliano far valere i propri diritti entro 10 anni da quando è avvenuto il decesso. Questa azione, come vedremo meglio a breve, si chiama “azione di riduzione per lesione della legittima”.

Quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima?

Vediamo singolarmente le categorie di soggetti che hanno sempre diritto alla legittima e che abbiamo sinteticamente elencato sopra.

Figli

In assenza di coniuge, se vi è un solo figlio, allo stesso è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà); in assenza di coniuge, se vi sono più figli, sono loro riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali (quota disponibile = un terzo).

Coniuge

In assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà).

Figli e coniuge

Nel caso di un solo figlio, gli è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge è pure riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = un terzo). Nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro (quota disponibile = un quarto).

Ascendenti

In assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = due terzi).

Ascendenti e coniuge

In assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio (quota disponibile = un quarto).

A chi va la casa?

Per quanto riguarda la casa in cui viveva la famiglia, la legge dà al coniuge sopravvissuto il diritto di viverci e di usare i mobili, se erano del defunto o comuni. Questo vale anche se ci sono altri eredi. Ma se i coniugi erano separati, il coniuge sopravvissuto non ha questo diritto, a meno che non vivessero insieme abitualmente.

Anche chi conviveva con il defunto ha diritti simili sulla casa comune: egli ha il diritto di vivere nella casa familiare per un tempo pari alla durata della convivenza e comunque non inferiore a 2 anni e non superiore a 5. Tale diritto viene meno se tale soggetto si risposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza.

Se ci sono figli minori o disabili, il convivente può restare nella casa per almeno tre anni.

Come si calcola la legittima?

Per determinare l’ammontare della quota disponibile e, quindi, le quote di legittima riservate ai legittimari, occorre un’operazione meramente contabile: la riunione fittizia, che consiste nei seguenti passaggi:

* viene prima calcolato il valore di tutti i beni lasciati dal de cuius al momento della morte (valore del patrimonio o relictum);

* da tale valore va sottratto il valore dei debiti lasciati dal de cuius (debitum) in modo da avere una sorta di “netto”;

* dopodiché bisogna aggiungere il valore di tutte le donazioni (dirette o indirette) fatte dal de cuius quanto ancora era in vita (donatum). E ciò perché anche queste concorrono a formare il valore del patrimonio complessivo del defunto.

Per verificare se un erede legittimario è stato leso non ci si deve fermare a quanto da questi ricevuto con la spartizione del suo patrimonio all’apertura della successione o col testamento (se presente). Vanno anche calcolate le donazioni che il legittimario ha ricevuto dal defunto quando questi era ancora in vita. Le donazioni infatti si considerano come se fossero un anticipo sulla quota di legittima. Sicché, ad esempio, un padre che abbia donato gran parte dei propri beni alla figlia potrebbe lasciarla senza nulla al testamento per soddisfare le quote di legittima dei suoi fratelli.

La donazione potrebbe però prevedere il contrario ossia che la donazione non deve considerarsi un anticipo della legittima. In tal caso nella donazione ci sarà scritto che essa avviene con “dispensa dalla collazione”. Se così fosse, però, la donazione va a ridurre la “quota disponibile” del donante, ossia quella parte del suo patrimonio di cui può fare ciò che vuole.

I diritti dell’ex coniuge dopo la separazione

Infine, al coniuge separato spettano gli stessi diritti di uno non separato riguardo all’eredità, a meno che non sia stato colpevole per la separazione ossia ha subito il cosiddetto addebitocon la sentenza di separazione. È il caso ad esempio di chi tradisce, abbandona la casa, ecc.

Come si tutela l’erede legittimario?

Se una persona, dopo la morte di un familiare, scopre che la sua parte legittima d’eredità è stata ridotta a causa di un testamento o donazioni fatte dal defunto, può difendere i suoi diritti in tribunale. Questa azione legale si chiama “azione di riduzione” e può essere intrapresa entro 10 anni dall’apertura della successione ossia dal decesso del defunto.

Per poter fare questa azione, chi si sente leso deve prima accettare formalmente l’eredità, ma con una precauzione che si chiama “beneficio di inventario”. Questo passaggio è obbligatorio salvo che delle donazioni o dei legati abbiano beneficiato soggetti coeredi, anche se rinunzianti. Inoltre, è necessario fare un inventario dei beni ereditati, considerando anche le donazioni e lasciti ricevuti, a meno che non si sia stati esentati da questa regola dal defunto.

Dopo aver calcolato la parte d’eredità che spetta di diritto, si può verificare se e quanto questa parte è stata ridotta ingiustamente. Se così dovesse risultare, si può chiedere in tribunale di annullare quelle parti del testamento o quelle donazioni fatte dal defunto quando ancora era in vita e che hanno causato il danno.

Ci sono tre modi per far valere i propri diritti:

* chiedere al tribunale di dichiarare inefficace le parti ingiuste del testamento o le donazioni fatte dal defunto prima di morire, partendo dalle ultime e risalendo via via alle prime finché la legittima non è stata ripristinata;

* se si vince la causa, si può chiedere la restituzione dei beni ancora in possesso di chi li ha ricevuti ingiustamente.

* se i beni sono stati venduti a terzi, si può chiedere la restituzione anche all’acquirente se non sono decorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione, o almeno un risarcimento in denaro.

Questo sistema è pensato per proteggere i diritti degli eredi più stretti e garantire che ricevano la parte d’eredità che la legge considera giusta e dovuta.

La tutela contro le donazioni fatte dal defunto

Se un erede legittimo scopre che un bene immobile, ricevuto in donazione da un altro, riduce ingiustamente la sua quota d’eredità, può agire legalmente per riavere ciò che gli spetta. Questa azione, però, deve essere intrapresa entro 20 anni dalla registrazione ufficiale della donazione. Dopo questo termine, non è più possibile contestare la donazione dell’immobile, ma l’erede può comunque chiedere un risarcimento in denaro se il valore dell’eredità è diminuito a causa di ipoteche o altri vincoli sull’immobile.

Quando si compra un immobile che proviene da una donazione, o si chiede un mutuo per acquistarlo, bisogna fare attenzione a questi aspetti legali. Le banche possono rifiutare il finanziamento a causa dei rischi legati a possibili azioni legali da parte di eredi legittimi.

Inoltre, se il defunto ha ridotto il valore del suo patrimonio con finte vendite che nascondono donazioni, l’erede che si sente danneggiato deve prima dimostrare la vera natura di queste operazioni con un’azione legale specifica, chiamata “azione di simulazione“. Leggi Quanto tempo ha un erede per impugnare una vendita fittizia

L’erede che vogliano tranquillizzare il donatario del fatto che non intraprenderà mai l’azione di riduzione contro la donazione può fare una dichiarazione in cui rinuncia a tale azione, ma solo dopo la morte di chi ha fatto il testamento. Non è possibile fare la rinuncia mentre il donante è ancora vivo. Questo tipo di rinuncia è chiaramente proibito dalla legge.

Se un erede si trova a ricevere meno di quanto gli spetterebbe per diritto in seguito a un testamento o a donazioni fatte in vita dal defunto, ha la possibilità di intervenire non solo attraverso la via legale, chiedendo l’intervento di un giudice, ma anche raggiungendo un accordo privato con coloro che hanno beneficiato delle disposizioni testamentarie o delle donazioni, che si chiama “accordo di reintegrazione della legittima“.

Questo accordo consente agli eredi lesi o dimenticati di recuperare la parte di eredità che sarebbe dovuta loro, senza passare per un processo giudiziario. In pratica, si negozia con gli altri eredi o beneficiari per trovare una soluzione che soddisfi tutti, riconoscendo così agli eredi lesi il loro diritto legittimo e la loro posizione come eredi.

Tale accordo deve essere formalizzato attraverso un atto pubblico o scrittura privata autenticata onde garantire che l’accordo sia chiaro, ufficiale e rispettoso delle normative in vigore.

I debiti del defunto: chi li paga?

Va ricordato che, accettando la propria parte di eredità, gli eredi si assumono anche una parte dei debiti del defunto, proporzionalmente alla loro quota ereditaria. Questo aspetto deve essere considerato nell’accordo di reintegrazione della legittima, per evitare sorprese o disaccordi futuri.

 

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