Estratti conto online: validi come prova in tribunale?

Estratti conto online: validi come prova in tribunale?

Conti correnti, che valore ha la stampa dei movimenti effettuata dall’home banking?

Un tempo le banche inviavano periodicamente il saldo del conto con la lista dei movimenti ai propri clienti e questi, in modo scrupoloso, le conservavano negli archivi di casa nel caso in cui fossero un giorno servite per qualche contenzioso. Peraltro (ai sensi dell’art. 119 co. 4 del TU bancario) il correntista o i suoi eredi hanno sempre diritto a ottenere (a proprie spese) dalla banca la copia di tutta la documentazione delle varie operazioni, entro 90 giorni. Ma proprio quest’onere economico potrebbe spingere il correntista a risparmiare utilizzando la stampa con la lista dei movimenti ricavata dal sistema di home banking a cui si collega dal proprio computer. La domanda a questo punto è la seguente: sono validi come prova in tribunale gli estratti conto online?

 

 

Sul punto si è espressa più volte la giurisprudenza. Vediamo dunque qual è l’attuale orientamento.

Indice

* Valore probatorio degli estratti conto dell’home banking

* La vicenda e il valore delle prove documentali digitali

* Estratti conto online: riconosciuti come prova legale in tribunale

* Il valore delle pagine web come prova

Valore probatorio degli estratti conto dell’home banking

La Cassazione, nella sentenza n. 2607 del 29 gennaio 2024, ha riconosciuto il valore legale degli estratti conto ottenuti tramite home banking. Secondo la sentenza, tali documenti, visualizzati a video e poi stampati dal cliente stesso, sono considerati copie analogiche dei documenti digitali originali presenti nei database bancari. Nonostante non siano firmati, ed in assenza di specifiche contestazioni da parte della banca riguardo la loro inesattezza, si presumono fedeli alle registrazioni ufficiali del conto, conformemente all’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005).

 

 

La vicenda e il valore delle prove documentali digitali

Il dibattito sollevato dalla Corte riguardava la necessità di chiarire il peso legale di tali documenti bancari nell’era digitale e l’impatto delle nuove tecnologie sul diritto processuale, in particolare sulle cosiddette prove precostituite, ossia quelle documentazioni esterne al processo ma che possono essere introdotte come prove.

La questione era emersa in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo presentato da fideiussori contro una banca, dove gli stessi invocavano un credito per presunti addebiti illegittimi. Per sostenere la loro posizione, avevano utilizzato estratti conto ottenuti dal servizio di home banking. In primo e secondo grado, la validità di tali documenti era stata messa in dubbio, con la motivazione che non erano estratti conto ufficiali e che potevano essere facilmente manipolati.

La Cassazione, tuttavia, ha ribaltato questa interpretazione, sottolineando che se i documenti sono stati tempestivamente presentati e non specificamente contestati dalla banca, devono essere considerati come validi quanto gli estratti conto tradizionali. Questa decisione segna un importante precedente nell’accettazione legale dei documenti bancari digitali, in linea con le esigenze dell’era digitale e le pratiche correnti degli utenti.

 

 

Estratti conto online: riconosciuti come prova legale in tribunale

Il principio sancito dalla Cassazione ha delle importanti ripercussioni pratiche in tutte le cause che vedono il correntista tenuto a dimostrare la fondatezza del proprio diritto. Si pensi ad esempio alle cause di:

* addebiti illegittimi per phishing e altre truffe informatiche;

* interessi anatocistici;

* usura bancaria;

* addebiti di commissioni non previste in contratto e altri oneri.

Il valore delle pagine web come prova

Nel contesto dell’analisi sulla natura dei documenti bancari ottenuti tramite home banking, la Cassazione fa riferimento alla classificazione tradizionale delle prove e alle recenti interpretazioni giuridiche riguardanti i messaggi digitali. La Corte afferma che le pagine web, in quanto rappresentazioni digitali di dati giuridicamente significativi, rientrano nella categoria dei documenti informatici come definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Di conseguenza, queste rappresentazioni digitali, anche se prive di firma, hanno lo stesso valore legale delle riproduzioni meccaniche, attestando fedelmente i dati in esse contenuti a meno che non siano esplicitamente contestati.

La sentenza prosegue chiarificando il concetto di “piena prova” alla luce delle evoluzioni normative e delle dispute interpretative.

Secondo la normativa precedente, il valore probatorio degli estratti conto digitali può essere contestato solo con obiezioni specifiche, dettagliate e direttamente riferite alle discrepanze tra i dati stampati e quelli archiviati dalla banca.

La decisione della Corte stabilisce che non basta una generica contestazione, affermando cioè la potenziale modificabilità dei documenti digitali per invalidarne il valore; è necessaria una contestazione precisa che metta in dubbio la corrispondenza dei dati stampati con quelli ufficiali detenuti dall’istituto bancario. Questa interpretazione rafforza la posizione legale degli estratti conto ottenuti via home banking, consolidando la loro accettazione come prova valida in contesti giuridici.

 

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